Il processo penale digitale bloccato in 87 tribunali
Una débacle annunciata, ma di estensione forse inaspettata, almeno da parte del ministero della Giustizia. Sono infatti ben 87 i tribunali che hanno sospeso il processo penale telematico, bloccando l’utilizzo esclusivo del canale digitale per il deposito degli atti. Il dato emerge dalla delibera predisposta dalla VII commissione del Csm, che aveva assicurato monitoraggio della situazione e intervento in tempi rapidissimi, al voto del plenum mercoledì prossimo, in coincidenza con lo svolgimento della relazione al Parlamento del ministro Carlo Nordio sullo stato della giustizia. Uno stato non particolarmente brillante (oggi all’esame anche del comitato centrale dell’Anm, mentre i penalisti saranno a breve ricevuti al ministero) quanto all’irrobustimento della via digitale deciso dal ministero che ha voluto conservare la data del 1° gennaio per l’entrata in vigore dell’obbligo sui fronti delicatissimi dell’udienza preliminare e del dibattimento.
Richiesta di ridimensionamento
Ora, dall’esame di quanto sta accadendo nelle aule di tribunale, con udienze riprese a pieno ritmo peraltro solo dalla settimana scorsa, emergono, mette nero su bianco la proposta di delibera, «criticità non suscettibili di immediata risoluzione e come tali idonee a pregiudicare gravemente l’efficienza e la tempestività della giurisdizione penale, con effetti potenzialmente anche paralizzanti in alcune sue fasi».
Di qui la richiesta di un drastico ridimensionamento con l’eventuale obbligatorietà del deposito esclusivamente telematico per il solo decreto penale di condanna e, eventualmente, per le sentenze dibattimentali; mentre dovrà essere espressamente introdotto il doppio binario analogico/telematico in tutte le altre ipotesi fino alla soluzione dei diversi problemi individuati.
Il nodo della disponibilità di strumenti
Del resto a prendere atto delle difficoltà era stata pochi giorni fa anche la nota del ministero, datata 8 gennaio, con la quale si provava a individuare i primi aggiustamenti. La delibera peraltro, a conferma della posizione espressa dal Consiglio superiore già a dicembre, quando veniva lamentata tra l’altro l’assenza di qualsiasi sperimentazione, avverte che la conferma dell’obbligo del 1° gennaio presuppone la generalizzata disponibilità, presso tutte le aule giudiziarie, di strumenti telematici a disposizione dei soggetti abilitati interni ed esterni (giudice e parti) che consentano loro il deposito telematico nel corso del giudizio.
«Ebbene – si legge nel testo -, allo stato attuale, tale disponibilità non sussiste ed è di fatto impossibile lo svolgimento dei giudizi secondo la modalità telematica in assenza di un’idonea infrastruttura tecnologica». Di più, in una delibera che poi scende in maniera estremamente dettagliata su tutte le problematicità fase processuale per fase processuale, «i flussi esistenti nel programma App che appaiono riconducibili all’udienza preliminare, alla fase predibattimentale ed a quella dibattimentale sono inesistenti o comunque strutturati in maniera embrionale ed elementare, né rispecchiano la dinamica processuale prevista dal codice di rito nel corso dell’udienza in contraddittorio tra le parti».
Fonte: Il Sole 24 Ore