Il reato di caporalato non può essere applicato agli insegnanti

Il reato di caporalato non può essere applicato agli insegnanti

Il reato di caporalato non può essere applicato nel caso di una professione intellettuale, come quella degli insegnanti. A beneficiare del divieto di estendere, per analogia, il reato previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale, è la presidente del Cda di una cooperativa che gestiva una scuola parificata nel palermitano. La Cassazione (sentenza 43662) annulla, infatti, l’ordinanza con la quale il Gip aveva imposto la misura cautelare degli arresti domiciliari all’indagata per il reato di caporalato commesso – secondo la tesi dell’accusa – in concorso con la preside, la segretaria e altri due responsabili di fatto dell’istituto di istruzione secondaria. Nel mirino dei giudici erano finite le condizioni di sfruttamento alle quali erano sottoposti gli insegnanti. Per il Gip, approfittando del loro stato di bisogno, l’indagata costringeva alcuni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati con la minaccia di non riassumerli in occasione dei rinnovi di contratto. Condotta che era costata alla vertice del board anche l’accusa di estorsione aggravata.

La crisi occupazionale

La difesa della ricorrente negava il reato di caporalato per più ragioni: le condizioni di “ingaggio” era chiare dall’inizio, al pari del mancato corrispettivo. Del resto, si spiega nel ricorso, “è fatto notorio che nel Palermitano vi siano decine di scuole parificate che praticano le stesse condizioni ed alle quali il personale si sarebbe potuto rivolgere liberamente”. Per finire, l’assunzione in una scuola non è l’unica modalità per conseguire il punteggio utile per gli istituti pubblici. Perché proprio il punteggio e non la retribuzione, era il fine che spingeva i prof a rivolgersi all’indagata. Obiettivo che non può costituire un elemento strutturale dello stato di bisogno, come non lo è la nota crisi occupazionale.

I lavori intellettuali

La Cassazione si chiede allora se sia possibile configurare il reato, previsto dall’articolo 603-bis “in relazione ai rapporti contrattuali ed al tipo di attività lavorativa prevista nel capo di imputazione”. E la risposta è no. Gli ermellini negano la possibilità di estendere il reato di sfruttamento della manodopera, dopo aver analizzato la sua “genesi” e la ratio di una norma nata per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nelle campagne, specialmente al sud. L’articolo 603-bis è stato, infatti, introdotto nel 2011, come risposta al “sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto nelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allo sciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell’area di Nardò”. Norma che, nella configurazione attuale, è tesa a contrastare lo sfruttamento di chi versa in uno stato di bisogno, non solo in agricoltura, e il lavoro nero e punta ad assicurare i minimi retributivi previsti dai contratti di settore.

Le ipotesi del legislatore

Non si può pero dire – avvertono i giudici di legittimità – “che la norma possa essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzate dal legislatore”. Ad essere di ostacolo non tanto il divieto di interpretazione analogica nel penale, quanto un’interpretazione letterale di un testo inserito in un tessuto normativo che abbraccia reati che vanno dalla riduzione in schiavitù alla tratta di persone. Ma è soprattutto la natura manuale del lavoro oggetto di tutela penale ad impedire l’estensione. “La norma infatti si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di “manodopera”, termine semanticamente legato – si legge nella sentenza – alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione (tanto che, ove le qualità manuali e realizzative aumentino, si parla di “manodopera specializzata”) nome collettivo all’interno del quale l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere. Tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l’intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera”. Nello specifico, ad avviso della Corte, mancano anche gli elementi dello stato di bisogno e dello sfruttamento: il primo non può essere dedotto genericamente dalla crisi occupazionale. Quanto allo sfruttamento il giudice avrebbe dovuto valutarlo alla luce di un orario giornaliero molto contenuto con prestazioni svolte dai docenti con la prospettiva di acquisire punteggio con un minimo impegno. L’ordinanza viene dunque annullata per quanto riguarda l’accusa di caporalato. Va invece verificata, in sede di rinvio, l’estorsione. Non è infatti corretta l’affermazione della difesa secondo la quale il reato andava escluso per il solo fatto che i docenti fossero perfettamente consapevoli delle condizioni contrattuali. Su quest’ultimo punto, la Suprema corte ricorda che recentemente si è ribadito che “integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a soddisfare richieste illecite, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali”.

Fonte: Il Sole 24 Ore