Il Registro titolari effettivi finisce sul binario morto
Il Registro dei Titolari effettivi dell’Italia – ultimo Paese dei 27 ad adottare, nel settembre dello scorso anno, la lista antiriciclaggio prevista dalle direttive unionali – finisce definitivamente nel limbo. La comunicazione con cui ieri sera, 6 dicembre, la Corte di giustizia del Lussemburgo ha notificato alle numerosi parti il «rigetto dell’istanza di trattazione accelerata nelle Cause pregiudiziali riunite C-684/24 e C-685/24» dice in realtà molto di più del suo stretto contenuto tecnico.
Tempi ultra dilatati
La tempistica del contenzioso giudiziario, iniziato all’indomani del Dm di operatività del Registro, imbocca definitivamente una parabola lunga: entro il 16 febbraio 2025 i molti contro-interessati (Stati, Commissione, Parlamento Ue, Consiglio e Bce) potranno presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale: da lì il procedimento verrà radicato e nei canonici 16-18 mesi potrebbe arrivare a sentenza, destinata poi a far riprendere il contenzioso “guidato” davanti al Consiglio di Stato italiano.
Considerato che con la VI direttiva, che entrerà in vigore definitivamente nel 2027, cambieranno anche le regole del Registro europeo, non è azzardato sostenere che la corsa a ostacoli del Registro italiano finisce qui, all’indomani tra l’altro della decisione di Unioncamere di sospendere gli obblighi di comunicazione.
Quasi due milioni di Titolari effettivi
Al centro dei numerosi ricorsi piovuti davanti al Consiglio di Stato, che il 15 ottobre scorso aveva rimesso la questione pregiudiziale alla Cgue, c’è la controversia legata alla privacy delle persone (poco meno di 2 milioni), destinate a completare loro malgrado il Registro: titolari di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust; di società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Privacy a rischio
Il Registro disegnato dalle norme unionali, e recepito nel Dlgs antiriciclaggio 231/2007, è consultabile, di fatto, da qualsiasi persona fisica o giuridica motivata da un generico «legittimo interesse». Se una trasparenza di tale profondità è un pilastro della lotta al nero e al riciclaggio, il contraltare è, di fatto, aprire anche a curiosità poco legittime. Migliaia di istituti con dati sensibili di persone, famiglie, soggetti tutelati o comunque da tutelare – anche in una prospettiva di minacce terroristiche o malavitose.
Fonte: Il Sole 24 Ore