Il welfare aziendale vale solo per una famiglia ristretta

Il welfare aziendale vale solo per una famiglia ristretta

I punti chiave

  • Penalizzati i care giver: niente più beni e servizi esenti per zii, suoceri, fratelli, sorelle, cognati
  • Non si fa più riferimentp alle persone dell’articolo 433 del Codice civile

Riordino delle detrazioni ai fini Irpef con ricadute anche sui piani di welfare con riduzione dei benefici per il sostegno familiare fuori dalla parentela in linea retta. È quanto emerge come effetto indiretto rispetto alla modifica apportata dalla legge di bilancio 2025 alla disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir). Una revisione che incide, dunque, anche sul perimetro dei beneficiari delle agevolazioni rientranti nel welfare aziendale delimitati proprio attraverso un rinvio all’articoo 12.

La modifica principale coinvolge direttamente l’articolo 12, comma 1, lett. d), primo periodo, del Tuir che disegna l’ambito soggettivo per la fruizione delle detrazioni per familiari a carico. Fino al 2024, queste spettavano al contribuente per «ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice civile» purché convivente oppure ove fosse possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Dunque, una platea molto ampia di soggetti, includendo oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato (incluso il partner nelle unioni civili, ex lege 76/2016) e figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni, anche le altre persone di cui al 433. Si trattava, quindi, anche degli altri parenti non in linea retta, come ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche germani o unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Proprio questa ultima categoria di soggetti resterà esclusa dalle detrazioni per carichi di famiglia a fronte del nuovo perimetro soggettivo più circoscritto che, dal 2025, fa riferimento ai soli “ascendenti conviventi”.

Sebbene la modifica si inserisca dunque in un più ampio disegno di revisione delle detrazioni a seguito della rimodulazione strutturale delle aliquote Irpef, questa ha delle ricadute sostanziali anche sul regime di esenzione fiscale e contributiva riservato ai benefit che compongono un piano di welfare aziendale. Più precisamente, si tratta dell’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del Tuir, il quale indica le somme e i valori che non concorrono al reddito di lavoro dipendente. Si pensi, ad esempio, ai servizi di babysitting, all’asilo nido (flexible benefit), ovvero a beni e servizi rientranti in un catalogo o al rimborso delle bollette delle utenze domestiche nel limite annuale di mille euro, innalzato a duemila per chi ha figli a carico (fringe benefit).

Tale disciplina spesso estende questi regimi agevolativi anche nel caso in cui i benefit siano fruiti dal familiare del dipendente con non pochi vantaggi per il lavoratore. E ciò proprio grazie al richiamo operato dall’articolo 51 che estende in massima parte il proprio perimetro applicativo ai soggetti indicati all’articolo 12 del Tuir (non rilevano invece le altre condizioni legate alla convivenza con il dipendente o percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Dunque, per i servizi welfare il perimetro di utilizzo troverà minore spazio.

Un tema particolarmente delicato se pensiamo che la modifica inciderà anche sulle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Tenuto conto che la famiglia, a prescindere dalla parentela in linea retta, è il primo baluardo per il sostegno sociale, occorrerà considerare che con la modifica non saranno più incluse le spese sostenute dal dipendente per l’assistenza a quei familiari non più annoverati nell’articolo 12 sebbene conviventi. Come può avvenire per il lavoratore che assiste il suocero o la suocera oppure uno zio o i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Fonte: Il Sole 24 Ore