Immigrazione, sospesi i ricorsi contro i trattenimenti dei migranti

Immigrazione, sospesi i ricorsi contro i trattenimenti dei migranti

Sospesi i ricorsi contro i trattenimenti dei migranti. Questo l’effetto del rinvio alla Corte costituzionale delle attuali regole procedurali, deciso dalla Prima sezione penale della Cassazione, con l’ordinanza n. 4308 trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato. Per la Cassazione, così, non sono manifestamente infondati i dubbi sollevati dalla difesa di un migrante oggetto di un provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Nuoro e confermato dalla Corte d’appello di Cagliari. Contro la decisione di quest’ultima era stato proposto ricorso in Cassazione, applicando però la nuova disciplina prevista in sede di conversione del decreto flussi, cristalizzata nella legge n. 187 del 2024.

L’ordinanza della Cassazione

Disposizioni che però non hanno convinto la Cassazione che nell’ordinanza sottolinea una pluralità di profili di contrasto con la Costituzione, dalla violazione del giusto processo alla lesione del diritto di difesa. Le nuove regole prevedono che la medesima Cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza l’intervento dei difensori, «in tal modo – si legge nel dispositivo – affidando alla creazione dell’autorità giudiziaria l’individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione».

Il modello del mandato d’arresto europeo

Il modello processuale scelto dalla legge di fine anno è quello del mandato d’arresto europeo, quando la persona della quale è stata richiesta la consegna esprime il suo consenso a essere trasferita nel Paese Ue richiedente. Una procedura radicalmente diversa da quella prevista dai casi caratterizzati da un profilo di conflittualità. Per effetto del richiamo alle norme sul mandato d’arresto i termini sono estremamente compressi: il ricorso deve essere presentato nella cancelleria della Corte d’appello che ha emesso il provvedimento contestato, quest’ultima lo trasmette alla Cassazione con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo; la Cassazione, a sua volta, entro al massimo sette giorni dal ricevimento degli atti, giudica sui motivi del ricorso e sulle richieste della Procura senza sentire i difensori.

Il contraddittorio nel giusto processo

Ma, osserva l’ordinanza della Cassazione, lo svolgimento del contraddittorio, espressamente previsto dalla disciplina costituzionale sul giusto processo, ha come requisito fondamentale «un’ordinata scansione dei momenti processuali» al cui interno le parti possono svolgere le loro difese, permettendo al giudice di poterle valutare in maniera argomentata. Tanto più che se un’eventuale semplificazione processuale può essere giustificata da forme di consenso o di rinuncia, questo non è possibile dove assenso non c’è.

Oltretutto, per quanto riguarda le impugnazioni dei trattenimenti, da accertare c’è la corrispondenza ai requisiti di legge di una misura di limitazione della libertà personale. Punto talmente delicato da fare escludere che possa essere il giudice con intervento creativo a determinare autonomamente e senza decadenze (non previste dalla legge) adempimenti e termini.

Fonte: Il Sole 24 Ore