In assenza di guardrail, Autostrade per l’Italia risarcisce per l’incidente mortale
Autostrade per l’Italia Spa deve risarcire, insieme all’assicurazione dell’auto, per l’incidente mortale, avvenuto in seguito a un tamponamento, in un tratto di strada a ridosso di un cavalcavia, privo di guardrail. Secondo la Cassazione (sentenza 882/2025), infatti «la presenza di una barriera protettiva laterale avrebbe permesso il contenimento del moto aberrante della Fiat evitando l’esito mortale, oltre che il ribaltamento dell’autovettura a seguito della discesa lungo la scarpata, poiché l’impatto era avvenuto a una velocità di 70 km/h, rispetto alla quale il contenimento da parte di una barriera moderna è assicurato».
La Suprema corte inchioda dunque il gestore stradale alle sue responsabilità per omesso controllo. Un’incuria della quale, nel caso esaminato, avevano fatto le spese due donne finite in una scarpata con una “Bravo” dopo essere state tamponate da un’altra auto.
L’obbligo di custodia
Circostanza, quest’ultima, sulla quale si appunta la difesa di Autostrade, per sostenere la tesi del fatto imprevedibile, utile a escludere la responsabilità del gestore. Ancora un argomento a “discarico”, riguardava l’assenza di un obbligo di legge (Dm 223/1992) che imponesse le barriere di sicurezza nel tratto dell’incidente che, ad avviso dei ricorrenti, era fuori dal raggio d’azione della norma, che riguardava i nuovi tronchi stradali o quelli realizzati in precedenza, ma sottoposti a significative opere di adeguamento o rifacimento. Mentre il tratto esaminato era datato 1969 e da quella data mai sottoposto a significative opere di manutenzione straordinaria.
Nessuno dei due motivi passa. Non il caso fortuito del tamponamento, che non avrebbe avuto l’esito fatale se ci fosse stata la protezione, nè l’assenza di un obbligo normativo esplicito. La Suprema corte ricorda, infatti che «l’obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l’occorrenza o la gravità degli incidenti».
Gli ermellini confermano, dunque, il pagamento di 150mila euro, pari alla metà dell’importo versato ai danneggiati dall’Assicurazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore