Incidenti, passeggero risarcito anche se il motorino non è omologato per due

Incidenti, passeggero risarcito anche se il motorino non è omologato per due

Le corti di primo e secondo grado ne avevano rinvenuto la prova nella nota vetustà del mezzo, ricavabile anche dalla composizione della targa a cinque cifre, segno dell’immatricolazione del mezzo prima del 1999. Avevano, dunque, concluso che il trasportato, con la sua condotta, aveva concorso al sinistro.

La tesi della Cassazione

La Cassazione, invece, afferma che non opera il principio di non contestazione, perché il passeggero del ciclomotore dimostra di aver contestato i fatti a sé sfavorevoli, negando di sapere che il veicolo non fosse omologato per due. Se la conoscenza della legge si presume per legge, quella del fatto si desume in base ai fatti, risalendo a quelli ignoti da quelli noti.

Risultano violate nella specie le regole del ragionamento presuntivo: bisognava dimostrare che fosse un fatto noto al danneggiato o, comunque, notorio la circostanza che la targa a cinque numeri indichi una data certa di immatricolazione dello scooter, ante 1999. Diversamente, il fatto ignoto, cioè che il passeggero sapesse o avrebbe dovuto sapere del limite di omologazione, è dedotto da fatti dei quali non è certa la conoscenza da parte del danneggiato.

Inoltre, la violazione della norma sulla circolazione stradale non è sufficiente a integrare la responsabilità del sinistro, ma è necessario che la relativa condotta abbia inciso sull’evento dannoso. Per la Corte d’appello la presenza del passeggero sul mezzo non omologato ne ha verosimilmente compromesso la stabilità, mentre, afferma la Cassazione, sarebbe stata necessaria una motivazione adeguata sull’effettiva efficienza causale della condotta.

Il fatto che il passeggero si esponga al rischio non prova che il pericolo si sia concretizzato per il suo comportamento. Né tanto meno – conclude la Cassazione – al rapporto fra conducente e trasportato si applica la presunzione di pari responsabilità ex articolo 2054, comma 2 del Codice civile.

Fonte: Il Sole 24 Ore