Indennità di espropriazione tassabili solo nelle zone omogenee A, B, C e D
Le indennità di espropriazione sono tassabili solo qualora abbiano a oggetto un terreno ricadente nelle zone urbanistiche omogenee classificabili nelle tipologie A, B, C e D, anche laddove siano collegate alla realizzazione diun’opera pubblica. La statuizione è contenuta nella sentenza 1307, depositata il 19 gennaio dalla Cassazione, che ha rigettato la tesi delle Entrate, volta a delimitare il riferimento alle suddette zone urbanistiche alle sole infrastrutture urbane.
La vicenda
Nella vicenda all’esame della Corte, il contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta d’imposta del 20% subita nel corso dell’espropriazione di un terreno di proprietà ricadente in zona urbanistica H, una sottozona di quella F. Nella tesi della parte privata, sia l’indennità di esproprio sia quella di occupazione, in quanto aventi a oggetto un’area diversa da quelle tipizzate nelle zone A, B, C, e D, non poteva in alcun modo essere tassata.
L’agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta di rimborso, eccependo che il riferimento alle aree tipizzate avrebbe dovuto essere limitato alle sole espropriazioni collegate alla realizzazione di infrastrutture urbane. Nel caso, invece, di espropri correlati alla esecuzione di un’opera pubblica, l’applicazione della ritenuta d’imposta del 20% dovrebbe riguardare qualsivoglia tipologia di suolo.
Applicazione dell’imposta
La Cassazione ha rigettato il ricorso delle Entrate. In proposito, si è ricordato che l’articolo 35 del Testo unico espropri (Dpr 327/2011) ha innovato la normativa in materia, disponendo l’applicazione dell’imposta laddove sia corrisposta «una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C. e D, come definite dagli strumenti urbanistici». Questa disposizione va letta in coordinamento con la norma interpretativa, prevista dall’articolo 1, comma 444, legge 266/2005, a mente della quale la previsione predetta si interpreta nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D.
Ne deriva, secondo il massimo consesso, che la disposizione del Testo unico espropri non può essere applicata in senso puramente letterale, riservando la tipizzazione delle aree ai soli interventi funzionali alle infrastrutture urbane. Diversamente, infatti, si avrebbe che, mentre le indennità di occupazione si tassano solo se riferite alle aree su indicate, in caso di successiva espropriazione delle stesse aree, la tassazione dovrebbe avvenire sempre, a prescindere dalla collocazione del suolo. In questo modo, si differenzierebbero irragionevolmente due fattispecie impositive che invece dovrebbero essere strettamente collegate. Pertanto, la conclusione è nel senso che in tutte le ipotesi di indennità di occupazione o di esproprio, la ritenuta si applica solo sull’area che ricade nelle zone suddette.
Fonte: Il Sole 24 Ore