Indipendenza dei giudici tributari: la Consulta respinge tutti i ricorsi
«Presupposti del tutto assenti per dubitare realmente dell’indipendenza del giudice». Con una motivazione tranciante la Corte costituzionale (sentenza 204 depositata ieri, pres. Barbera, red. Buscema) ha respinto tre questioni di legittimità sullo status dei giudici tributari proposte dalla Cgt di Venezia, dalla Cgt della Lombardia (VII sez.) e dalla Cgt di Messina.
I motivi
I motivi della remissione, che toccano temi aperti da decenni nel dibattito degli operatori, riguardavano la lesione dell’autonomia e indipendenza, perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato per eccessiva ingerenza del ministero dell’Economia nella giustizia tributaria, e ancora il compenso, la nomina, le promozioni, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il relativo sistema elettorale, le sanzioni disciplinari e l’attribuzione di funzioni collegiali ai giudici onorari.
L’orientamento della Corte
Ripercorrendo la storia della giurisdizione speciale tributaria – dalle «commissioni comunali e consorziali» della legge del 1864 al Dlgs 825/ 1971, passando per le sentenze 12 del 1957 e 287 del 1974 sulla «giurisdizione speciale» tributaria, fino ai Dlgs 545 e 546 del 1992, la Corte entra poi nel merito delle doglianze: «Tutte le volte in cui questa Corte è entrata nel merito di questioni di legittimità costituzionale relative a norme riguardanti lo status di magistrato, ciò è avvenuto in ragione di una incidenza diretta di quelle norme con l’oggetto del giudizio a quo».
Incidenza che «per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti, sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale “perturbamento psicologico” del singolo giudice».
Dirimente poi il fatto che «l’oggetto dei giudizi riguarda controversie con l’Agenzia sul contributo unificato e Iva che nulla hanno a che vedere con compenso, nomina, promozioni dei giudici tributari, i poteri del Cpgt, il sistema elettorale, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari».
Fonte: Il Sole 24 Ore