Interventi estetici esenti da Iva con la prova dell’effetto terapeutico
Con la sentenza 195/2/2022 del 15 settembre scorso (presidente Caporusso, relatore Magalotti), la Ctp di Rimini si è pronunciata in favore delle Entrate, escludendo l’esenzione ai fini Iva applicata in relazione a una serie di trattamenti di medicina estetica svolti in regime di attività professionale.
La pronuncia è interessante per come è stato valutato il quadro documentale ai fini del riconoscimento dell’esenzione.
Le prestazioni mediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente estetico e sono esenti da imposta (articolo 10, n. 18, Dpr n. 633/1972) nella misura in cui si tratti di trattamenti finalizzati a curare pazienti che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici. Dunque sono rivolte alla tutela della salute.
Il quadro interpretativo è oramai pacifico, sia per gli interventi di carattere unionale (tra i molti Cgue 21 marzo 2013, causa C-91/2012) sia per la stabilità dei principi affermati dalla Cassazione (da ultimo ordinanza 26906/2022).
Così come è pacifico che sia onere del contribuente provare il fatto che i trattamenti di chirurgia estetica siano destinati alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute dei pazienti, ai fini dell’esenzione Iva.
Fonte: Il Sole 24 Ore