Invio senza modifiche del 730 precompilato: una chance per pochi

Invio senza modifiche del 730 precompilato: una chance per pochi

Non ho ancora presentato la dichiarazione dei redditi, ma mi hanno detto che praticamente tutti i dati sono già presenti a sistema. Come devo fare se mi accorgo che manca qualcosa?
Per chi può avvalersi del modello 730, quest’anno la scadenza di presentazione è il 2 ottobre (la scadenza del 30 settembre, sabato, è prorogata di diritto al primo lunedì successivo).
Chi vuole presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se i dati a sistema non richiedono nessuna correzione o integrazione, il contribuente può direttamente accettare la dichiarazione precompilata senza modifiche. È tuttavia un caso più teorico che pratico, perché sono molto numerosi i casi in cui l’intervento correttivo è necessario.
Può, anzitutto, verificarsi che alcuni redditi non siano presenti sulla precompilata.
casi più ovvi sono le fonti di reddito in cui la controparte non è un sostituto di imposta e non è tenuta all’invio dei dati al Fisco: ad esempio operazioni commerciali occasionali (tra cui le vendite online se non si raggiungono volumi d’affari che impongono di aprire la partita Iva: si veda la Guida Rapida del 30 gennaio 2023), oppure lavoro dipendente prestato alle dipendenze di privati. Ma vi sono anche casi più insidiosi: chi ha impianti fotovoltaici domestici (sotto i 20KW) e percepisce dal Gse i compensi per l’energia ceduta deve dichiarare tali importi come redditi diversi nel quadro D rigo D5 del modello 730 (o nel quadro RL rigo RL14 per chi compila il modello Unico). Il GSE, tuttavia, non solo non alimenta la precompilata, ma non rilascia nemmeno alcun documento fiscale. È pertanto necessario scaricare dal sito del GSE il prospetto dei pagamenti ricevuti, ed inserire il relativo provento nella dichiarazione.
Il fronte più problematico, tuttavia, è quello degli oneri detraibili e deducibili, per i quali sono quasi sempre necessarie modifiche.
Chi consulta i dati sull’area riservata del sito della precompilata può avere la sorpresa di non trovare alcune spese, o di vedersene altre – pur regolarmente trasmesse ed acquisite – escluse dal calcolo. Ad esempio, le polizze assicurative detraibili stipulate prima del 2022 vengono espressamente escluse, se nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione, o se il premio non era inserito tra gli oneri di quella presentata.
Vi sono poi numerose spese che mancano perché il soggetto percipiente non era tenuto alla trasmissione dei dati: ad esempio le spese sanitarie sostenute all’estero, o gli acquisti di dispositivi medici o medicinali veterinari fatti online o presso supermercati, sanitarie e pet store, lo stipendio di una badante per familiari non autosufficienti. Le spese per la mensa scolastica, infine, non vengono inviate nella precompilata se il servizio di refezione è affidato in appalto ad un terzo. Potrebbero anche essere presenti oneri non detraibili, che vanno espunti o rettificati: ad esempio spese detraibili sostenute per i figli a carico, con fattura intestata ad un solo genitore, ma con spesa sostenuta da entrambi e quindi solo parzialmente detraibile.
I dati che risultano non corretti o incompleti vanno modificati prima dell’invio. Se a mancare sono redditi (o se vanno espunti degli oneri presenti), l’integrazione è obbligatoria, pena le sanzioni per dichiarazione infedele. Per gli oneri da aggiungere, il contribuente non è obbligato: se non li inserisce, pagherà un’Irpef maggiore del dovuto.
Se il 730 precompilato viene presentato senza modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ma potranno essere fatti controlli sostanziali su eventuali redditi omessi e sulle condizioni per fruire di alcune detrazioni (ad esempio, disabilità).

Vanno dichiarate anchele vendite online occasionali

Nel 2022 ho fatto alcune vendite online, posso presentare il 730?
Bisogna anzitutto verificare se tali incassi siano imponibili: se si sono venduti propri abiti oppure oggetti usati, i proventi non sono tassati. Se invece si tratta di operazioni commerciali, bisogna verificare se per i modesti volumi possano considerarsi occasionali, o se richiedano l’apertura della partita Iva (per i criteri, si veda la Guida Rapida del 30 gennaio 2023).
Se i proventi sono occasionali, è possibile presentare il 730 indicandoli al rigo D5 colonna 2, con codice 1 nella colonna 1 ed inserendo in colonna 3 le spese specificamente inerenti (ad esempio: costo d’acquisto dei beni rivenduti; spese di spedizione).
Se l’attività ha natura abituale, va aperta partita Iva e non è consentito utilizzare il 730.

Spese sanitarie detraibili, ma per i disabili sono deducibili

Mia mamma, pensionata invalida al 100%, assume molti medicinali e ha un infermiere e un fisioterapista che periodicamente vengono a casa per la terapia riabilitativa, che paghiamo in contanti dietro regolare fattura. Nella precompilata non vedo però alcun importo per spese di assistenza. Come mai?
Va prestata particolare attenzione alle spese mediche generiche e di assistenza specifica dei disabili, che raramente finiscono nella “casella” giusta: si tratta di spese sanitarie che per i contribuenti ordinari sono detraibili, mentre per i disabili sono deducibili. In primo luogo, quindi, è irrilevante la modalità di pagamento, perché l’obbligo di pagamento tracciato vale solo per gli oneri detraibili al 19%, ma non per gli oneri deducibili. I sanitari che assistono la signora sicuramente inviano al Sistema TS la relativa spesa, indicando che il pagamento è avvenuto per contanti; non è prevista la possibilità di indicare che il beneficiario può fruire della deduzione anziché della detrazione, per cui il sistema in automatico scarta l’importo come “non tracciato”. Sarà necessario inserire manualmente gli importi al rigo E25, modificando i dati precompilati.
Le spese per i medicinali, invece, saranno presenti, perché detraibili anche se pagati in contante. Ma si troveranno tra gli oneri detraibili (rigo E1), perché per la generalità dei contribuenti sono detraibili e, come abbiamo visto, il sistema non distingue la casistica. Anche in questo caso si dovrà correggere il dato trasferendolo dal rigo E1 al rigo E25.
La deduzione spetta anche su spese per familiari non fiscalmente a carico: se la fattura è intestata al disabile, l’importo non sarà presente nella precompilata del familiare, né al rigo E1 né al rigo E25.

Dichiarazione a favore possibile entro cinque anni

Nel compilare il 730 di quest’anno mi sono accorto che l’anno scorso avevo dimenticato di inserire una polizza assicurativa. Posso scaricarla quest’anno?
Non è possibile inserire un onere relativo a un periodo di imposta nell’annualità successiva.
Entro il 30 novembre è tuttavia possibile presentare il modello “Redditi integrativo”, riportando tutti i dati di reddito e di oneri indicati nel modello presentato l’anno scorso, aggiungendo l’importo del premio della polizza. La differenza a credito potrà essere compensata in modello F24, chiesta a rimborso o riportata nella dichiarazione di quest’anno, se non ancora presentata (se già presentata, è possibile integrarla con le modalità indicate nel quesito successivo).
Oltre il 30 novembre 2023, ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, si potrà presentare una dichiarazione integrativa, ricordandosi però di indicare l’importo a credito che ne deriva anche nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui verrà presentata l’integrativa (ad esempio nel modello Redditi 2025, se l’integrativa sarà presentata nel 2024). L’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui verrà presentata la dichiarazione integrativa.

Integrativo entro il 25 ottobre se dagli errori c’è un rimborso

Ho presentato il 730 precompilato via web prima dell’estate. Mi sono accorta solo ora che mancavano alcune fatture di spese sanitarie relative a nostra figlia perché erano intestate a mio marito. Posso correggere la dichiarazione già trasmessa? Posso recuperare il maggior credito in busta paga?
Il modello 730 precompilato trasmesso via web può essere annullato una sola volta, tramite una apposita funzionalità dell’applicativo web, ma il relativo termine è scaduto entro il 20 giugno 2023.
È ora possibile, ma solo tramite un professionista o un Caf, presentare entro il 25 ottobre un modello “730 integrativo”, che consentirà di ottenere direttamente in busta paga la liquidazione del maggior credito o il rimborso del tributo trattenuto in eccesso. Chi presterà l’assistenza, non avendo assistito nel precedente invio del 730 precompilato, dovrà tuttavia svolgere i controlli su tutta la documentazione e non solo su quella relativa al nuovo onere inserito. In alternativa sarà possibile presentare – anche via web senza assistenza – il modello “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2023. In tal caso la differenza a credito potrà essere chiesta a rimborso, riportata nella dichiarazione dell’anno prossimo oppure utilizzata in compensazione per pagamenti con mod. F24.

Fonte: Il Sole 24 Ore