La Corte Ue sdogana il prestito con la polizza assicurativa
Sdoganata la pratica di proporre al consumatore simultaneamente un prestito e un prodotto assicurativo. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-646/22 depositata il 14 novembre non si tratta di una pratica commerciale aggressiva o sleale. Gli eurogiudici si sono così pronunciati sulle pratiche dell’italiana Compass Banca, che tra il 2015 e metà del 2018 ha offerto in vendita ai clienti, in aggiunta a finanziamenti personali, polizze assicurative che fornivano una copertura per determinati eventi personali scollegati dal finanziamento. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva constatato che la Compass Banca aveva adottato una pratica commerciale «aggressiva», e «sleale», stabilendo una sanzione per l’istituto. Sul tema il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali.
La vicenda
Tra il gennaio 2015 e il luglio 2018 la Compass Banca ha offerto in vendita ai propri clienti, in aggiunta a varie tipologie di finanziamenti personali, polizze assicurative che fornivano una copertura per determinati eventi personali scollegati dal finanziamento. La sottoscrizione di una polizza assicurativa non era una precondizione per la concessione del finanziamento, ma veniva offerta in abbinamento con detto prodotto. Inoltre, i contratti per i due prodotti venivano sottoscritti contemporaneamente. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha constatato che la Compass Banca aveva adottato una pratica commerciale «aggressiva», e quindi «sleale». Le ha quindi irrogato una sanzione pecuniaria. L’AGCM sostiene che la Compass Banca avrebbe condizionato e limitato considerevolmente la libertà di scelta dei clienti, in particolare omettendo di fornire informazioni ai propri clienti in merito al carattere opzionale della polizza assicurativa. Secondo l’AGCM, la pratica attuata dalla Compass Banca non sarebbe stata «aggressiva» se la data di sottoscrizione dei due contratti fosse stata separata da periodo di riflessione di sette giorni.
Il rinvio alla Corte Ue
Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
In primo luogo, il giudice di rinvio, si chiede, anzitutto, se la nozione di «consumatore medio», attribuisca sufficiente importanza alla teoria della «razionalità limitata», secondo la quale i consumatori spesso sarebbero soggetti a distorsioni, dette di «incorniciamento» (framing). In particolare, i consumatori potrebbero modificare le loro preferenze secondo le modalità di presentazione delle offerte contrattuali che vengono loro fatte. La Corte, nella sua sentenza, precisa che la nozione di «consumatore medio», ai sensi di tale direttiva, deve essere definita con riferimento a un consumatore normalmente informato nonché ragionevolmente attento ed avveduto. Questa definizione non è statica, e non esclude che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive. Spetta agli organi giurisdizionali determinare la reazione tipica del consumatore medio in una determinata situazione.
In secondo luogo, il giudice di rinvio si chiede se una pratica come quella della Compass Banca debba essere considerata una pratica commerciale «aggressiva» e, quindi, «sleale», quando le offerte commerciali fatte ai consumatori per un contratto di finanziamento e un prodotto assicurativo siano presentate con la distorsione dell’«incorniciamento» (framing), in modo da far credere loro che la concessione di un finanziamento personale sia subordinata alla sottoscrizione di un’assicurazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore