La sostenibilità obbliga al dialogo con i sindacati

La sostenibilità obbliga al dialogo con i sindacati

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile per la consultazione lo schema di decreto delegato per il recepimento della direttiva 2022/2464/Ue, nota come Corporate sustainability reporting directive (Csrd). La fase di consultazione sarà aperta fino al 18 marzo 2024.

La Csrd, che è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e dovrà essere recepita entro il 6 luglio 2024, prevede la graduale estensione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità a tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché alle piccole e medie imprese (purché con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle microimprese) e alle imprese di paesi terzi, al ricorrere di determinati requisiti. L’obiettivo è quello di potenziare la trasparenza e la divulgazione di informazioni in relazione agli impatti ambientali, sociali e di governance (Esg) delle attività aziendali.

La redazione della rendicontazione di sostenibilità, attualmente denominata «dichiarazione di carattere non finanziario», prevede l’utilizzo di standard comuni definiti al livello europeo (Esrs), elaborati dall’Efrag e adottati dalla Commissione con specifici atti delegati.

Il documento deve essere sottoposto a un’attività di assurance per il rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione agli standard Esrs. Per lo svolgimento di questa attività sono previsti requisiti specifici.

La rendicontazione diventa parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, seguendo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e la pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa, coinvolgendo i suoi organi sociali. Per le società quotate, la rendicontazione di sostenibilità estende i compiti di attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto, conformemente alle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 154 bis del Testo unico della Finanza (Tuf).

Fonte: Il Sole 24 Ore