Lavoro, ecco tutte le novità: meno paletti su dimissioni e conciliazioni

Modalità telematica e collegamenti audiovisivi anche per tutte le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro. Meno oneri e vincoli per il ricorso al lavoro stagionale; e sulle dimissioni “per fatti concludenti” arriva il chiarimento che se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (chiamato ad accertarne la veridicità) e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (la ratio è impedire comportamenti opportunistici per ottenere la Naspi). Sono le ultime novità previste dagli emendamenti approvati dall’Aula della Camera al cosiddetto “collegato Lavoro” che da martedì è pronto al rush finale a Montecitorio.

Regole più semplici sulla somministrazione

Il provvedimento, una trentina di articoli complessivi, relatrice la senatrice, Tiziana Nisini, apre poi a una serie di semplificazioni in materia di somministrazione. Intanto si esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori – che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti – i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Viene poi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi; e si consente l’utilizzo delle risorse di Formatemp destinate ai contratti a tempo indeterminato anche per la formazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato.

Lavoro stagionale

Sul lavoro stagionale si fornisce una importante interpretazione autentica, in base alla quale oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr del 1963) rientrano nella stagionalità anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl.

Si potrà lavorare durante la Cig

Un’altra novità è che si potrà lavorare sempre durante la cassa integrazione. Il lavoratore infatti che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi (si decade dal diritto al trattamento di Cig se non si da preventiva comunicazione all’Inps).

Periodo di prova

Si specifica inoltre che la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro (tale periodo non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i rapporti fino a sei mesi, e a 30 giorni per quelli tra sei mesi e un anno).

Fonte: Il Sole 24 Ore