le 34 nuove FAQ dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro”
Ai fini del calcolo del reddito complessivo vanno considerate le somme e i valori esenti da tassazione riconosciuti a titolo di Welfare aziendale?
Si ritiene che i flexible benefit esenti fiscalmente, in quanto rispettano le condizioni previste dalla normativa vigente, non abbiano rilevanza, in quanto l’articolo 51 non prevede che vadano considerati quanto le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali come invece previsto da altre disposizioni (es. art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011).
I premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 208/2015 concorrono a formare il reddito complessivo?
No, anche in questo caso, come già rilevato nella risposta al quesito sui flexible benefit esenti riconosciuti ai lavoratori, l’articolo 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 non prevede alcunché al riguardo della computabilità in caso di agevolazioni che fanno riferimento ad una soglia reddituale.
Il lavoratore dipendente titolare anche di partita Iva in regime forfettario deve computare anche tale reddito ai fini del bonus?
L’articolo 1, comma 75, della legge n. 190/2014 prevede che “[q]uando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario”. Pertanto, anche il reddito derivante dall’attività professionale o imprenditoriale in regime forfetario concorre a determinare la soglia di 28.000 euro.
Agli operai agricoli a tempo determinato che percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il III elemento spetta il bonus?
Agli operai a tempo determinato il contratto collettivo di categoria prevede la corresponsione della tredicesima nell’ambito dell’elemento retributivo terzo elemento. Più specificamente, il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo di diversi istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi, tra i quali la tredicesima mensilità. Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori.
Cosa succede se il lavoratore percepisce illegittimamente il bonus e successivamente viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate?
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procederà differentemente a seconda che il lavoratore abbia o meno presentato per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione dei redditi/730. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi/730, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero in sede di liquidazione formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. La sanzione amministrativa applicabile è del 25%, oltre agli interessi legali. Ove il lavoratore aderirà alla richiesta di restituzione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997, entro 60 giorni (nuovo termine previsto dall’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 a far data dal 1° gennaio 2025) potrà versare la sanzione ridotta a due terzi. In mancanza di pagamento, l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione mediante iscrizione a ruolo. In caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate si ritengono applicabili anche le sanzioni per omessa dichiarazione. Il comma 5 dell’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 prevede infatti l’obbligo di rideterminazione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
L’impresa edile può riconoscere il bonus agli operai che ne hanno fatto richiesta?
Agli operai edili, i CCNL dei settori industria, artigianato e cooperative, prevedono tutti il diritto dei lavoratori alla retribuzione per tredicesima mensilità (gratifica natalizia). Ad esempio, il CCNL del settore industria, all’articolo 16 prevede che “[a]gli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all’art. 18”. Le modalità previste dall’art. 18 in parola, come è noto, consistono nell’accantonamento del trattamento spettante (anche) per la gratifica natalizia, assolto mediante la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL. L’effettiva corresponsione del trattamento accantonato avviene a cura ed onere delle casse edili territorialmente competenti. Ciò premesso, si ritiene che nulla osti che il datore di lavoro possa comunque procedere all’erogazione dell’indennità anche agli operai posto che comunque nel mese sta procedendo all’accantonamento della retribuzione dovuta a tale titolo e posta dal CCNL a suo carico anche se materialmente erogata dalla Cassa edile. Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori. Naturalmente, il lavoratore dovrà tenere conto ai fini dei requisiti in parola del reddito di lavoro dipendente conseguito dalla Cassa edile nel corso del periodo d’imposta.
Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici?
Si, potranno effettuare richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730. Il rimborso eventualmente spettante verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Chi non ha ricevuto il bonus per cessazione rapporto di lavoro, può farne richiesta?
Si, anche in questo caso potrà essere effettuata richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730. Il rimborso eventualmente spettante verrà effettuato dal sostituto d’imposta che liquiderà il mod. 730 oppure dall’Agenzia delle Entrate.
Come si versa il bonus trattenuto a dicembre ai lavoratori in sede di conguaglio fiscale?
Con risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 1703 e 174E utilizzabili, rispettivamente, nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici”. Tale codice può essere utilizzato anche per la restituzione del bonus.
I redditi per abitazione principale e le relative pertinenze concorrono alla formazione del limite di reddito dei 28.000 euro?
Il reddito derivante dall’abitazione principale nonché quello delle pertinenze di questa, non concorrono a determinare la soglia di reddito complessivo di 28.000 euro.
Quali responsabilità ci sono per il datore di lavoro che abbia corrisposto l’indennità al lavoratore che non ne aveva diritto?
Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve procedere alla erogazione dell’indennità tenendo conto di quanto dichiarato dal lavoratore per cui ove questi non aveva i requisiti e non procedesse alla restituzione non ci sono responsabilità imputabili al datore di lavoro.
Il credito può essere recuperato anche dai sostituti d’imposta che hanno debiti a ruolo che ne impediscono la compensazione?
Il credito spettante al datore di lavoro sostituto d’imposta a seguito dell’erogazione dell’indennità è oggetto di compensazione verticale per cui non si applicano i limiti previsti per le altre compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (v. nota 65 alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).
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Fonte: Il Sole 24 Ore