le novità per il privato e il pubblico”
Il decreto anti infrazioni Ue è legge e sul fronte lavoro arrivano diverse novità piuttosto importanti sui contratti a termine. Sia nel privato sia nel pubblico impiego. In sintesi, nel settore privato si ripristinano, nei fatti, i risarcimenti potenzialmente illimitati a danno delle imprese nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal giudice a tempo indeterminato. Nella Pa si innalzano a 24 mesi i risarcimenti ottenibili nella fattispecie specifica di abuso nell’utilizzo di contratti a termine. Ma procediamo con ordine.
Si riscrive il Jobs act
Partiamo dal lavoro privato. Con un tratto di penna si riscrive l’articolo 28, commi due e tre, di uno dei principali decreti attuativi del Jobs act, il n. 81 del 2015, consentendo al lavoratore di poter ottenere un risarcimento economico superiore alle 12 mensilità di retribuzione (oggi previste come limite massimo e onnicomprensivo) qualora dimostri di aver subito un “maggior danno”.
Gli effetti di tale intervento
La modifica è molto pesante, e si applica a fattispecie non proprio secondarie, ora che sono state reintrodotte le causali, vale a dire alle illegittimità di proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi. Ricostruiamo la vicenda e i potenziali effetti (negativi) dell’intervento, passato indenne durante l’esame parlamentare, nonostante il coro di critiche degli esperti di diritto del lavoro. Proprio per evitare comportamenti opportunistici e tempistiche oltremodo dilatate dei contenziosi (per ottenere risarcimenti più alti) il Legislatore del 2015 aveva previsto, con ragionevolezza, due cose. La prima, ha stabilito che in caso di trasformazione del rapporto a termine in contratto stabile il giudice possa anche riconoscere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento. La seconda, ha previsto, in presenza di Ccnl intervenuti sul tema, una riduzione del risarcimento della metà.
Le modifiche chieste dall’Europa
Per l’Europa, tuttavia, questa normativa prevedendo un tetto normativo ai ristori economici (oltre la conversione del rapporto) non avrebbe carattere “dissuasivo” di eventuali comportamenti illegittimi, e quindi non tutelerebbe adeguatamente il lavoratore. Per rispondere, quindi, a questo rilievo Ue il decreto anti Infrazioni è intervenuto sull’articolo 28, commi due e tre, del Dlgs 81 andando però oltre il richiesto di Bruxelles. La nuova normativa infatti elimina il principio di mitigazione della sanzione previsto dal comma 3 dell’articolo 28, semplicemente cassandolo. Eppoi apre, modificando il comma 2, a risarcimenti danni potenzialmente illimitati, non considerando più il limite massimo dei 12 mesi, potendo il lavoratore invocare il maggior danno con ripristino, in questo caso, del normale onere probatorio. Si torna così indietro con le lancette alla situazione caotica prima del 2015, quando si ritardavano le controversie e si allungavano i processi solo per ottenere indennizzi più elevati.
La stretta nel lavoro pubblico
Non solo lavoro privato. Il decreto anti Infrazioni interviene (pesantemente) anche nel lavoro pubblico con una norma che rivede anche qui le sanzioni per l’utilizzo abusivo dei contratti a termine. Si mette mano, dopo anni (e dopo ben due riforme, quella Brunetta e quella Madia) all’articolo 36 del Dlgs 165 del 2001. La nuova norma prevede che nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Per tutte le altre possibili violazioni della disciplina sulle assunzioni con contratti flessibili si continua a prevedere il risarcimento del danno “innominato”, individuato sulla base delle pronunce giurisprudenziali.
Fonte: Il Sole 24 Ore