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Legittimo il curatore per i trattamenti salvavita sul figlio di testimoni di Geova
Un curatore speciale con poteri di rappresentanza sul figlio minore dei testimoni di Geova, che possa esprimere il consenso per i trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere al giudice tutelare. La Cassazione, con una sentenza in linea con il principio dell’interesse superiore del minore, respinge il ricorso dei genitori di un ragazzo di 15 anni, contro la decisione del Tribunale dei minori di affidarlo ai servizi sociali e di nominare per lui un curatore speciale, con poteri di rappresentanza in campo sanitario.
Il caso
Una scelta fatta dopo che il giovane aveva avuto un grave incidente con il motorino, che aveva richiesto un delicato intervento chirurgico, con asportazione della milza. Sia il figlio, anche lui testimone di Geova, sia i genitori avevano dato il consenso all’operazione ma senza trasfusioni di sangue. In quell’occasione il Pubblico ministero minorile aveva chiesto e ottenuto la sospensione della responsabilità genitoriale, l’affidamento ai servizi sociali e la nomina di un curatore.
L’intervento era andato a buon fine senza che fosse necessario ricorrere alle “vietate” trasfusioni, anche perché l’ospedale aveva fatto ricorso al protocollo alternativo Patient Blood Management. Cessato il pericolo di vita, i giudici avevano revocato il provvedimento con il quale era stata sospesa “a tempo” la potestà genitoriale, ma confermato la nomina del curatore speciale e l’affidamento ai servizi sociali. Un decreto contro il quale la coppia, senza successo, ha fatto ricorso in Cassazione.
La limitazione della responsabilità genitoriale
La Suprema corte chiarisce infatti che, nel caso esaminato, l’affidamento ai Servizi Sociali non limita la responsabilità genitoriale, perché questi svolgono solo compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione socio-familiare e personale relativa al minore.
«Semmai, al Curatore speciale sono stati affidati poteri di rappresentanza sostanziale del minore – si legge nella sentenza – con poteri sostanziali in ambito sanitario compresivi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell’interesse del minore al Giudice tutelare».
Fonte: Il Sole 24 Ore