L’oro di investimento si allinea al contante

Nuova definizione di materiale d’oro, riduzione delle soglie dichiarative e migrazione dell’albo degli Operatori professionali in Oro all’Oam. Sono queste le principali modifiche apportate alla legge 7/2000,dal nuovo Dlgs approdato in Consiglio dei Ministri recante l’allineamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Ue.

L’equiparazione dell’oro da investimento al denaro contante sancita dal citato Regolamento, infatti, ha reso necessario un correttivo alla legge 7/2000 anche al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con quelle stabilite dalle nuove prescrizioni in materia valutaria ed evitare la sovrapposizione degli obblighi dichiarativi previsti per le operazioni in oro. Tanto, emerge dalla Legge delega 15/2024 orientata altresì a ringiovanire una disciplina che mostra ormai i segni del tempo.

In particolare, il nuovo impianto normativo della legge in esame prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a € 10.000 (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria.

Con l’occasione, la nuova “legge oro” fa registrare aggiornamenti alla definizione di materiale d’oro, annoverandovi esplicitamente anche quei prodotti di processi tecnologici, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio. Il tutto, quindi, rendendo di fatto applicabili le disposizioni contenute nella legge 7/2000 anche ai beni finiti o semifiniti che necessitano di essere impiegati in processi di assemblaggio, montaggio e/o incastonatura ai fini del completamento del ciclo produttivo.

A corollario di tutto ciò, si registrano modifiche che sanciscono il passaggio dell’Albo degli Operatori Professionali in Oro da Bankitalia all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam). Passaggio che avverrà attraverso la creazione di una apposita sezione al Registro Compro Oro, già tenuto dall’Organismo ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 92/2017; il tutto, senz’altro, ottimizzando il monitoraggio e gestione dei soggetti esercenti attività nel settore oro che, per loro peculiarità, tendono il più delle volte ad avere comuni punti di contatto.

Fonte: Il Sole 24 Ore