Migranti, Cassazione: su Paesi sicuri giudice può disapplicare decreto ministeriale

Migranti, Cassazione: su Paesi sicuri giudice può disapplicare decreto ministeriale

Relativamente alla designazione dei Paesi “sicuri”, il giudice ordinario «non può sostituirsi al ministro degli Affari esteri. Non può neppure annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale. Può tuttavia» «valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto», «con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale». Lo ha reso noto la Corte di Cassazione.

La sentenza, va specificato, si riferisce a un caso precedente all’ultimo decreto legge sui Paesi sicuri siglato dal governo Meloni a ottobre, costruito per far sì che l’elenco degli Stati non a rischio diventasse norma primaria, ed è relativo, dunque, al precedente decreto interministeriale che però era identico nella sostanza.

Nel luglio scorso, il tribunale di Roma aveva inviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per chiedere se, quando il richiedente asilo che presenta ricorso contro il rigetto della sua domanda d’asilo, proviene da un paese sicuro (in quel caso specifico si trattava della Tunisia), il giudice ordinario sia vincolato alla designazione ministeriale di Paese sicuro o debba piuttosto valutare sulla base di informazioni sui paesi di origine aggiornate al momento della decisione, se il paese incluso nell’elenco sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale.

Con sentenza depositata stamani la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, nell’affermare che «è riservata al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri», ha ribadito che il giudice ordinario è il garante dell’effettività, nel singolo caso concreto al suo esame, dei diritti fondamentali del richiedente asilo. Per i giuidici della Cassazione quindi, «a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale».

Fonte: Il Sole 24 Ore