Migranti, sì della Camera alla fiducia sul decreto Flussi: dai lavoratori extra-Ue ai Paesi sicuri, fino al blitz sulle competenze dei giudici
Via il silenzio-assenso per chi proviene da Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka
Viene cancellato il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri provenienti dagli Stati considerati a elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Entro il 31 dicembre 2025 il ministro degli Affari esteri dovrà elencarli. Nel frattempo la sospensione si applica alle istanze per i lavoratori di tre soli Paesi: Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Sarà l’Ispettorato nazionale del lavoro a dover fare le verifiche.
Le assunzioni nei ministeri
Per il 2025 si estende l’autorizzazione al ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all’ingresso di lavoratori stranieri (in pista 39,07 milioni per quest’anno e 10,52 per l’anno prossimo). Per il triennio 2025-2027 si prevede l’assunzione di 200 persone, nell’area assistenti, per costi pari a 4,54 milioni per il 2025 e 8,18 milioni a decorrere dal 2026. Il Fondo emergenze nazionali viene incrementato di 5 milioni per il 2024. Altri 35 milioni (erano 20 nella versione originaria, sono stati aumentati in sede referente) vengono destinati alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. Altri 200 assistenti da ottobre 2025 andranno a rimpolpare le fila del ministero degli Esteri, che potranno contare anche su 50 nuovi impiegati a contratto nelle sedi estere. Gli stanziamenti ammontano a 3,19 milioni per il 2025, 10,43 per il 2026 a salire fino a 11 milioni l’anno dal 2034.
Permessi e sostegno alle vittime di sfruttamento e caporalato
Gli articoli dal 5 al 10 del decreto, voluti dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, sono quelli che introducono protezioni per chi subisce caporalato. In particolare, si riconoscono permessi di soggiorno di sei mesi, rinnovabili, alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento. Ai lavoratori titolari di un permesso per casi speciali che hanno contribuito all’emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai loro parenti e affini entro il secondo grado, sarà possibile essere ammessi a misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo, compreso l’assegno di inclusione. Sul piatto ci sono 180mila euro per il 2024 e 800mila euro annui a decorrere dal 2025. I lavoratori che collaborano per far emergere i reati e individuare i responsabili sono anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Per gli sfruttatori le pene pecuniarie diventano più severe: l’importo massimo sale da 50mila a 60mila euro.
La stretta sulle navi delle Ong
Il ministro dell’Interno può limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale delle navi delle organizzazioni non governative quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica (ma non in caso di operazioni di soccorso, secondo quanto precisato durante l’esame in commissione), con sanzioni al comandante che non ottempera da 10mila a 50mila euro e con il rischio fermo amministrativo da un minimo di trenta fino a un massimo di sessanta giorni. La responsabilità può essere estesa in solido con il proprietario e con l’armatore. L’autorità competente a emanare l’ordinanza di fermo, nonché quella di applicazione della sanzione amministrativa eventualmente irrogata al comandate della nave, è individuata nel prefetto; contro le sue decisioni è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. In commissione è stato distinto il caso in cui il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalle autorità competenti o non si uniforma alle loro indicazioni: per questa fattispecie si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2mila a 10mila euro e il fermo da dieci a venti giorni della nave.
“Puniti” anche gli aerei
Il testo dispone inoltre l’obbligo per gli aerei delle Ong, anche a pilotaggio automatico, che effettuano attività non occasione di ricerca per il soccorso di migranti in mare di informare di ogni situazione di emergenza in mare l’ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l’area in cui si svolge l’evento e i centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Il pilota deve attenersi alle indicazioni ricevute, pena sanzioni dell’Enac da 2 a 10mila euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per venti giorni.
Fonte: Il Sole 24 Ore