Ncc, nuovo stop del Tar ai 20 minuti tra una corsa e l’altra
No alla pausa di 20 minuti tra un servizio Ncc e l’altro e alle modalità di iscrizione al Foglio di servizio elettronico per gli operatori delle auto nere. L’ennesima battuta d’arresto per il Decreto Salvini arriva da una nuova pronuncia del Tar Lazio che torna ad occuparsi del settore Ncc con una ordinanza destinata a fare rumore depositata il 16 gennaio 2025. Dopo la sospensione limitata alla sola norma che impone lo stop di 20 minuti tra un servizio e l’altro disposta a dicembre 2024, i giudici amministrativi del Lazio fanno un passo ulteriore arrivando a censurare gran parte del Dm 226/2024 dei ministeri Trasporti e Interno. L’ordinanza della Terza sezione accoglie infatti il ricorso dell’Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile e sospende l’efficacia complessiva del provvedimento, in particolare le modalità di registrazione dei vettori all’app Fdse, il collegamento obbligatorio tra i servizi di Ncc e “ogni altra disposizione, anche contenuta negli allegati al decreto e nella circolare applicativa, che costituisca esecuzione o sviluppo di tali disposizioni”, fissando la trattazione nel merito al 4 giugno 2025.
No ai paletti sull’organizzazione del servizio Ncc
Per diversi motivi: il Dm, argomenta il giudice amministrativo, non si limita a “stabilire le specifiche inerenti all’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico”, ma ha anche “indebitamente introdotto disposizioni tese, in sostanza, a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di noleggio con conducente”. Previsti, in particolare “vincoli e limitazioni a carico degli operatori NCC che non appaiono ragionevoli e proporzionati”, tenuto conto del quadro normativo dei servizi di trasporto non di linea.
Tra gli aspetti censurati anche la norma che vieta agli operatori Ncc di stipulare contratti di trasporto con committenti che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione tra la domanda e offerta di servizi di noleggio con conducente: vedi agenzie di viaggio, alberghi, tour operator ma anche i gestori di piattaforme per la mobilità come Uber. Per il Tar si tratta di una limitazione ingiustificata dell’autonomia negoziale degli Ncc, che preclude agli stessi “di ricevere prenotazioni attraverso rilevanti canali di accesso alla utenza finale”, oltre a “comprimere la capacità concorrenziale degli operatori” con il rischio di “procurare un nocumento agli utenti finali laddove l’offerta degli altri servizi risultasse satura”.
Via libera agli accordi con chi offre servizi di intermediazione
Sotto questo profilo il legislatore – rileva l’ordinanza – “non ha introdotto alcun divieto in ordine alla possibilità che gli operatori di Ncc stipulino accordi con soggetti che erogano servizi di intermediazione, ma ha, per converso, consentito che i vettori NCC ricevano le prenotazioni mediante strumenti tecnologici, inclusi quelli correlati con le piattaforme tecnologiche che intermediano autoservizi pubblici non di linea, come expressis verbis riconosciuto anche dalla Corte costituzionale” con la sentenza sentenza n. 56/2020.
Bocciata anche la previsione secondo cui la partenza per un servizio Ncc deve coincidere con l’arrivo del servizio precedente, connsessa all’obbligo di pausa di 20 minuti tra i vari servizi: imporre un collegamento tra i servizi di Ncc erogati dal medesimo operatore economico “si risolve nella surrettizia e indebita reintroduzione dell’obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/20202. Non solo: “Contrariamente a quanto previsto nel gravato decreto ministeriale, la legge non vieta agli operatori di Ncc di effettuare un servizio susseguente ad uno precedentemente reso senza rientrare in rimessa se, prima dell’effettivo rientro in rimessa, tali operatori ricevano una prenotazione attraverso l’utilizzo di uno strumento tecnologico, essendo anche in tal caso salvaguardabili le esigenze dicontrasto all’abusivismo sottese alla introduzione del foglio di servizio elettronico”.
Fonte: Il Sole 24 Ore