Nel part time straordinari o lavoro supplementare con i paletti di legge e Ccnl
Su un totale di 23 milioni e mezzo di occupati quelli part time sono poco più di 4,2 milioni. Opportunità o necessità, sono numerosi gli aspetti da considerare al momento dell’applicazione sia da parte del lavoratore che dell’azienda. Il punto di partenza è aver chiaro che il lavoro a tempo parziale consiste in una particolare modalità di esecuzione del lavoro subordinato: infatti, non si tratta di una tipologia contrattuale a sé stante ma di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (cosidetto full-time) pari, in generale, a quaranta ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.
La disciplina è contenuta nel Dlgs 81/2015 tuttavia anche i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali possono determinare condizioni e regole per questa particolare forma di rapporto di lavoro. Circa il contenuto del contratto a tempo parziale la normativa precisa come – ai fini della prova – debba essere stipulato in forma scritta e riportare la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Il mancato rispetto di queste disposizioni porta a una serie di conseguenze: nello specifico, se manca la prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore, il rapporto viene considerato a tempo pieno. Inoltre, se nel contratto scritto non è determinata la durata della prestazione, sempre a fronte di istanza del dipendente, viene dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia giudiziale.
Le tipologie di contratto parziale sono tre: orizzontale, verticale o misto. Il part-time è definito orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro: si tratta, ad esempio, dell’attività prestata da un lavoratore per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per sei ore anziché otto.
È verticale quando il lavoratore svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno: ad esempio, quando il dipendente svolge la normale prestazione giornaliera di lavoro per 3 giorni a settimana o per 3 settimane al mese, oppure per 6 mesi all’anno.
Fonte: Il Sole 24 Ore