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Finita la pausa di Ferragosto, i contribuenti sono chiamati alla cassa per chiudere i conti del 2025 e pagare il primo acconto del 2026
Per oltre 10 milioni di contribuenti è ora di chiudere i conti con il Fisco. Finite le mini ferie di agosto, con i versamenti in scadenza dal primo al 16 agosto, “spostati” al 20, riapre infatti la cassa del Fisco con ben 140 diversi tipi di pagamenti in scadenza giovedì 20 agosto. È infatti stabilito che il versamento delle imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza maggiorazioni.
Finita la pausa estiva, il Fisco fa il pieno dei versamenti sospesi dal primo al 19 agosto. Riparte così il 20 agosto la girandola dei versamenti da eseguire, di norma, con il modello F24. Come riportato nello scadenzario dell’agenzia delle Entrate, dei 140 tipi di versamenti da eseguire il 20 agosto, 8 riguardano l’Irpef, 16 le addizionali regionali e comunali, 4 la cedolare secca, 29 le varie ritenute, 22 l’Iva, 8 l’Ires, 6 l’Irap, 20 le imposte sostitutive e 27 altri tipi di pagamento.
Tra i versamenti più importanti, si ricordano quelli per il saldo 2025 e primo acconto per il 2026, delle imposte e delle altre somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap.
Per i contribuenti diversi dai soggetti Isa e assimilati, il termine è già scaduto il 30 giugno 2026; essi potevano eseguire i pagamenti dal primo luglio al 30 luglio 2026, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento in più. I soggetti Isa e assimilati, invece, hanno beneficiato della proroga dei versamenti a saldo 2025 e primo acconto per il 2026, con differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2026. Per questi contribuenti, è stata però raddoppiata la maggiorazione, che passa dallo 0,40% allo 0,80 per cento, per chi esegue i versamenti nel periodo dal 21 luglio 2026 al 20 agosto 2026.
La proroga e la nuova maggiorazione riguardano i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice (di norma, 5.164.569 euro), e i contribuenti assimilati. Per questi contribuenti, la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 è stata spostata al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione. Essi possono eseguire i versamenti nel periodo dal 21 luglio 2026 al 19 agosto 2026; in questo caso, però, rispetto alle annualità precedenti, raddoppia la maggiorazione dovuta per il differimento, che passa dallo 0,40% allo 0,80 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.
È infatti stabilito che i soggetti che esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice e i contribuenti assimilati, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione o entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, cioè entro il 19 agosto 2026, che si sposta al 20 agosto, grazie alla cosiddetta proroga di ferragosto, maggiorando le somme da pagare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti che scaturiscono dai modelli Redditi, Irap e Iva 2026, per il 2025, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,80% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva per l’anno 2025, in scadenza ordinaria il 16 marzo 2026. Se i debiti sono superiori ai crediti, lo 0,80 per cento si applica sulla differenza.
I nuovi termini per i pagamenti si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai contribuenti che adottano il «regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità», e a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190 del 2014, cioè con ricavi o compensi annui non superiori a 85.000 euro, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa. Il differimento dei termini di versamento riguarda anche i contributi previdenziali e le imposte sostitutive, compresa l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato.
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