
Su rinvio del Tribunale dei minori di Venezia, la vicenda riguarda una coppia di uomini che ha chiesto di poter adottare
L’adozione e l’affidamento di minori residenti all’estero da parte di coppie dello stesso sesso unite civilmente, all’attenzione della Consulta. La questione è stata dibattuta questa mattina in Corte costituzionale, durante l’ultima udienza pubblica presieduta dal presidente Giovanni Amoroso, il cui mandato terminerà il prossimo 13 novembre.
Relatore del caso, sollevato da una ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 12 marzo 2026, è la giudice Emanuela Navarretta. Il giudice delle leggi è chiamato a esaminare la legge sulle adozioni 184 del 1983, «Diritto del minore ad una famiglia», per la parte in cui non consente alle coppie dello stesso sesso di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale dei minorenni del distretto in cui risiedono di dichiarare la loro idoneità all’adozione.
Nella sua arringa l’avvocata delle parti Susanna Lollini ha sottolineato l’importanza di consentire di valutare sul campo l’idoneità delle coppie unite civilmente. «Un figlio è figlio a prescindere dal legame dei genitori. Non parliamo di accesso all’adozione ma di diritto di accesso all’idoneità – ha rimarcato Susanna Lollini – Tutti sanno che nonostante l’idoneità si può riuscire a non adottare il bambino. Infatti l’abbinamento di un bambino avviene se i servizi sociali individuano le risorse necessarie per quel bambino». Lollini cita il giudice di Venezia secondo il quale il divieto della legge «non risponde più a una finalità legittima di tutela. La parola chiave – commenta l’avvocata – credo sia “capacità”… Di fatto da anni le coppie dello stesso sesso hanno figli e i bambini stanno bene. Sappiamo da anni che l’essere omosessuale non interferisce con l’essere un buon genitore». Dal momento che anche «una coppia unita civilmente può offrire un ambiente stabile e armonioso»
Sul fronte opposto chiede l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione l’Avvocatura dello Stato, rappresentata da Gianna Maria De Socio: «Anche se il Legislatore non si è mosso – precisa durante l’intervento – a oggi gli strumenti di tutela che supportano l’adozione in casi speciali in realtà ci sono e sembrano costituire una forma di protezione adeguata, impedendo di configurare un reale vuoto di tutela e vulnus rispetto ai valori costituzionali e sovranazionali indicati dal giudice rimettente». L’Avvocatura richiama l’attenzione sulla step child adoption. «É riconosciuto dalla Cassazione che le coppie possano accedere all’adozione in forma speciale. Ora, su questa disposizione di adozione in forma speciale parrebbe che anche la Cedu nel 2025 si è pronunciata, dicendo che è adeguata per tutelare efficacemente gli interessi del minore. A questo si può aggiungere la circostanza, in attesa che il legislatore faccia gli interventi già sollecitati dalla Corte – insiste De Socio – che anche se il Parlamento nel frattempo non si è mosso ci sono stati altri adattamenti di adeguamento del sistema, quali la sentenze 79/2022 di questa Corte e quelle della Cassazione nel 2023 e 2024. Interventi che – conclude – hanno rimosso le criticità che erano connesse all’eventuale dissenso all’adozione da parte del genitore biologico».
Con una storica sentenza la Corte costituzionale (33 del 2025) ha aperto la strada alle adozioni internazionali per i single dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, che invece le escludeva. Già trent’anni prima, nella sentenza 183 del 16 maggio 1994, la Corte aveva analizzato il tema dell’adozione da parte dei single, allora sollevato dal caso dell’attrice Dalila Di Lazzaro. In quell’occasione la Consulta non dichiarò l’incostituzionalità del divieto, ma indicò chiaramente che la Convenzione di Strasburgo autorizzava il legislatore ad ampliare l’ammissibilità dell’adozione monoparentale a sua discrezione. Di fatto, si trattava di un invito politico a valutare una riforma che il Parlamento non ha mai attuato. Altri moniti al legislatore sono arrivati con le sentenze 32 e 33 del 2021, relative alla tutela dei bambini nati da maternità surrogata e all’interno di coppie omogenitoriali. Il giudice delle leggi ha stabilito che l’attuale normativa, tra cui l’adozione in casi particolari, non garantiva una tutela piena e tempestiva al minore. In quel contesto, la Consulta ha esortato formalmente il legislatore a riformare la disciplina delle adozioni per coprire le nuove realtà sociali e tutelare l’interesse supremo dei bambini.
Il caso approdato alla Corte costituzionale, su remissione del Tribunale dei minori di Venezia, riguarda una coppia di uomini che chiede di poter adottare un bambino all’estero. Ad avviso del giudice del rinvio, «Qualora persistesse il divieto di accesso all’adozione internazionale per le coppie unite civilmente, si produrrebbero effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati». La coppia, unita civilmente dal 2019, ha un solido dossier redatto da psicologi e assistenti sociali che prova la loro attitudine a poter accogliere un bimbo in famiglia. Il paradosso, ad avviso dei ricorrenti, è che, dopo che la Corte Costituzionale ha aperto all’adozione dei single, le coppie omogenitoriali potrebbero divorziare, realizzare il proprio sogno, e poi riformare la famiglia. Per la decisione della Consulta sarà necessario attendere alcune settimane.

