
La Corte costituzionale boccia due norme della legge che punta a limitare le locazioni turistiche
Stop alla legge varata alla fine del 2025 dall’Emilia-Romagna in materia di affitti brevi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 19/2025, ha bocciato due norme chiave di quel testo, contestando che i limiti imposti dalla Regione sono eccessivi e sproporzionati rispetto all’obiettivo di limitare le locazioni turistiche.
La decisione arriva dopo un’altra pronuncia della Consulta (la 186/2025) che, invece, aveva dato ragione alla Regione Toscana, su un tema simile, contro un ricorso del Governo. In questo caso, invece, i giudici spiegano che è giusto limitare l’overtourism, ma questo va fatto con misure proporzionate.
In sostanza, la sentenza non contesta la competenza della Regione ma le misure adottate, cioè l’istituzione di una specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve e la possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato all’osservanza di specifiche condizioni.
Palazzo Chigi sosteneva che le norme determinassero «una distorsione della concorrenza fra i gestori di locazioni brevi, unici destinatari della disciplina restrittiva in esame, e i gestori di strutture ricettive turistiche differenti, fra le quali quelle extra-alberghiere». Il nuovo accatastamento rappresenterebbe «un impedimento di fatto» per il gestore di locazione breve e una restrizione del mercato.
Il presupposto della censura, si legge nella sentenza, «è corretto». La Corte ha sottoposto le norme impugnate a un test di proporzionalità, ritenendo che lo scopo perseguito (la limitazione dell’overtourism) sia meritevole di protezione, ma che la legge dell’Emilia-Romagna, sul punto, sia sproporzionata rispetto a quel fine, in quanto valevole per l’intero territorio regionale. Inoltre, l’articolo 4 del testo determina una disparità irragionevole fra i gestori di locazioni turistiche e i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, in quanto l’obbligo di passaggio dalla destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva grava solo sui primi, «benché le locazioni turistiche possano essere anche sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere devono essere gestite in forma imprenditoriale».
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