
Via libera del Mase senza autorizzazione in caso di piccole quantità
Poche lastre di cemento-amianto rimosse da un tetto, un furgone e una domanda che spesso divide imprese e organi di controllo: questi rifiuti, prima dello smaltimento, possono essere depositati temporaneamente senza autorizzazione presso la sede di chi ha eseguito il lavoro? Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) con risposta a interpello del 16 luglio scorso ha detto sì, ma a condizioni precise.
L’Associazione di protezione ambientale Sportello amianto nazionale aveva posto il problema della praticabilità del deposito temporaneo di quantità minime di amianto presso la sede dell’impresa che ha eseguito il lavoro, problema tipico dei micro-cantieri multipli che rimuovono amianto compatto (categoria 10 Albo gestori).
Tre i quesiti: se il trasferimento dei rifiuti a una sede del produttore sia deposito temporaneo o stoccaggio autorizzabile; se il cambio di mezzo e trasportatore sia «trasbordo totale» o nuova fase di trasporto con secondo formulario; come annotare carico e scarico nel Rentri.
Il Mase, muove dalla estraneità del deposito temporaneo dalla gestione dei rifiuti e risponde affermativamente al primo quesito.
Già con la risposta 192206 dell’11 ottobre 2024 a interpello della Provincia di Cuneo, per le difficoltà operative di conduzione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, il Mase ricordava che l’articolo 193, comma 19 del Dlgs 152/2006, con la tecnica della fictio iuris, consente di considerare i rifiutida attività di manutenzione e piccoli interventi edili (comprese le attività di pulizia ex lege 82/1994), come fossero prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che ha svolto queste attività.
Il comma 19 dispone inoltre che, per quantità limitate che non giustificano l’allestimento di un deposito nel luogo dove è svolta materialmente l’attività, il trasporto dei rifiuti, dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’esecutore della manutenzione, può essere accompagnato, in alternativa al formulario, dal documento di trasporto (Ddt) che deve indicare il luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, il numero di colli o una stima di peso o volume e il luogo di destino.
Rispetto al luogo di produzione dei rifiuti, con la risposta attuale, il Mase ricorda che l’articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 lo individua come l’intera area in cui si svolge l’attività e che le Cassazioni penali, 41056/2015 e 16441/2017 lo estendono a un sito diverso, purché ricorrano tre requisiti cumulativi: disponibilità del luogo in capo al produttore, collegamento funzionale con il luogo di produzione e presenza dei necessari presidi di sicurezza. Quindi, anche se si tratta di amianto, nel rispetto dell’articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 (ad esempio, divieto di miscelazione) il deposito temporaneo presso la sede dell’esecutore del lavoro è consentito.
Sull’operatività quotidiana (soste tecniche, trasbordo, cambio di trasportatore, annotazioni di carico e scarico nel Rentri), poiché operazioni tipizzate, il Mase rinvia direttamente alle istruzioni del Dd 251/2023 sulla tenuta del formulario, allegati 2 e 1.
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