Anac e Mase pubblicano un comunicato congiunto sui Cam: gli obblighi fissati dal Codice vanno applicati in modo esteso

«Diffuse criticità nell’applicazione della disciplina dei criteri ambientali minimi»: parte da questo elemento il comunicato congiunto appena pubblicato e messo in consultazione dall’Autorità anticorruzione (Anac) e dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Un modo per dare indicazioni al mercato e «garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione» dei contratti pubblici, oltre a una corretta e uniforme «applicazione della normativa in materia di criteri ambientali minimi».

Questi – va ricordato – sono «i requisiti ambientali richiesti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita del contratto». Sul sito del Mase è possibile consultare i 14 decreti Cam attualmente vigenti.

La nota di Mase e Anac ricorda che il IX rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi ha individuato un indice di performance del Green public procurement (Gpp) in Italia ancora troppo basso, pari al 65 per cento. L’articolo 57 comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce, però, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni. Questi criteri «sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa».

I decreti Cam non contengono indicazioni ma obblighi. «L’obbligatorietà dei Cam – dice il comunicato – è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che le previsioni dei decreti Cam non sono semplici norme programmatiche ma obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti». I Cam, inoltre, non vanno solo citati, «ma effettivamente declinati all’interno della procedura di affidamento a partire dalla fase di progettazione».

Il bando che viola i criteri ambientali minimi è illegittimo e può essere impugnato. E questo principio vale per tutti i contratti pubblici. «L’obbligo di inserimento dei Cam nella documentazione progettuale e di gara – dice il documento – riguarda tutti i contratti, appalti e concessioni, di qualsiasi importo, affidati nel rispetto del Codice, sia nei settori ordinari che in quelli speciali». Quindi, sotto la lente ci sono anche i contratti sottosoglia e quelli dati in affidamento diretto.

Fanno eccezione gli affidamenti in house (quando, cioè, la Pa affida un appalto a una società di sua proprietà). In queste situazioni – per Mase e Anac – «la valutazione se applicare la disciplina Cam va considerata rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione che, tenuto conto delle caratteristiche dell’affidamento, può recepire specifiche prescrizioni ambientali». L’applicazione dei Cam «negli affidamenti in house appare tuttavia auspicabile», perché «garantisce uniformità sotto il profilo ambientale alle azioni poste in essere dall’amministrazione».

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