Cassazione: Modello 231 generico? Alt al controllo giudiziario

Il deficit di concretezza conduce all’inaccessibilità della misura per la Srl. Non basta l’affermazione d’indipendenza degli organi di controllo

Il deficit di concretezza del modello organizzativo 231 conduce all’inaccessibilità del controllo giudiziario a favore di una Srl sospettata di essere pesantemente infiltrata dalla criminalità organizzata. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 31505 della Prima sezione penale.

Determinante nella decisione della Corte d’appello, che aveva respinto l’impugnazione del rifiuto della misura del controllo volontario, è stata la valutazione del modello 231 adottato dalla società. I giudici hanno infatti ritenuto che il modulo organizzativo esclude una prognosi positiva di bonificabilità. Il modello presentato, infatti, era, osservavano i giudici, in bianco, privo di dati e di obblighi precisi e puntuali, in particolare sui criteri di scelta dei partners commerciali, per evitare di intrattenere rapporti con società colpite da provvedimenti inibitori; carenze anche sul controllo dell’operato dell’amministratore, sui criteri di nomina degli organi di vigilanza e sui loro poteri, oltre che sull’effettiva costituzione di un organo di vigilanza.

Per la difesa tuttavia il modello era assolutamente allineato con i canoni previsti e, in particolare, per quanto riguarda l’organo di vigilanza ne venivano precisati poteri e i requisiti, oltre alla sua indipendenza rispetto all’amministratore e ai soci.

La Cassazione ricorda innanzitutto che il controllo giudiziario su un’azienda, previsto all’articolo 34-bis del decreto legislativo 159/2011, ha come presupposto che questa sia stata colpita da un’interdittiva antimafia, abbia impugnato tale provvedimento, e il giudice ritenga che l’attività di agevolazione mafiosa attribuita all’impresa sia occasionale e suscettibile di bonifica, oppure di eliminazione di ogni possibilità di infiltrazione mafiosa.

La sottoposizione al controllo può essere richiesta dalla stessa impresa, interessata, nel periodo di pendenza dell’impugnazione sulla misure interdittiva, a proseguire l’attività in vista di una sua piena restituzione al libero mercato, come impresa sana.

Il tribunale deve valutare, in termini prognostici, se l’intervento giudiziale di “bonifica aziendale” è possibile, perchè l’agevolazione dei soggetti appartenenti a organizzazioni criminali deve essere considerato occasionale, escludendo questa possibilità, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa.

Per la Cassazione il modello presentato è del tutto generico, perchè a venire segnalati sono solo i principi generali e la generica indicazione degli strumenti di controllo di una società richiesti dalla legge 231/2001 per escludere la responsabilità da reato, «ma senza concretizzazione dei protocolli e delle procedure finalizzate ad evitare la consumazione di reati, che devono invece essere previsti con le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi, e senza alcuna concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e di operatività degli organismi di controllo, la cui indipendenza e autonomia rispetto agli amministratori deve essere assicurata in concreto, non essendo sufficiente la mera generica indicazione di tali caratteristiche».

E allora la Cassazione conclude che «la motivazione circa la mancanza di concretezza di tale modello, e la sua inidoneità a dimostrare che la società manifesti e abbia effettivamente intrapreso un percorso di affrancamento da infiltrazioni mafiose e da ogni pericolo di prosecuzione di tali infiltrazioni, è pertanto logica, approfondita e fondata su elementi concreti».

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