
La soluzione è legittima anche se non concordata in forma scritta
Datore di lavoro e lavoratore possono concordare la compensazione di un debito del dipendente anche con crediti retributivi futuri, fissando preventivamente le condizioni necessarie perché l’effetto compensativo si produca successivamente. La compensazione volontaria, infatti, non richiede necessariamente che entrambi i crediti siano già esistenti al momento dell’accordo. È il principio ribadito dalla Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 24617/2026, chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa a differenze retributive, Tfr e indennità sostitutiva del preavviso.
La vicenda riguardava la segretaria di uno studio legale, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 94.310,72 euro a titolo di crediti maturati nel corso del rapporto. Lo studio aveva proposto opposizione, sostenendo che la lavoratrice, tra il 2014 e il 2015, si fosse appropriata indebitamente di somme per complessivi 108.169,21 euro. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, le parti avevano successivamente convenuto di qualificare le somme come anticipazioni delle future retribuzioni, destinate quindi a essere progressivamente assorbite mediante compensazione.
Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto provata l’esistenza di questo accordo, escludendo conseguentemente la sussistenza delle differenze retributive richieste dalla lavoratrice. La Corte territoriale ha qualificato l’intesa come una forma di compensazione impropria e “di fatto”, svincolata dai requisiti propri della compensazione legale.
Un elemento decisivo nella ricostruzione dell’accordo è stato individuato nel comportamento della dipendente. Da gennaio 2018 a giugno 2019 la lavoratrice aveva infatti continuato a svolgere la propria attività senza percepire la retribuzione, mentre venivano effettuati soltanto [...]
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