
Esclusa anche l’applicazione della particolare tenuità del fatto perchè le chiamate erano state fatte durante l’emergenza pandemica
Rischia la condanna per interruzione di pubblico servizio chi chiama l’ambulanza senza una reale necessità. La Corte di cassazione conferma così il reato, che comporta una pena fino a un anno di reclusione, a carico di un malato “immaginario” che, per ben due volte, aveva allertato inutilmente il 118, ottenendo, in una sola occasione, l’uscita del mezzo di soccorso.
I giudici negano anche la possibilità di applicare la norma sulla particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale che consente di restare impuniti, perchè le due telefonate al 118 erano avvenute durante l’emergenza pandemica. E, dunque, in un periodo in cui c’era carenza di medici e infermieri, mentre i sanitari in servizio erano costretti a turni massacranti. Non passa la linea difensiva dell’imputato, secondo il quale l’impatto sul servizio era stato minimo, visto che abitava vicino al pronto soccorso e il mezzo era prontamente rientrato alla base, una volta verificato che le condizioni di salute non richiedevano nessun intervento.
La Suprema corte spiega infatti che perché scatti il reato, fissato dall’articolo 340 del Codice penale, non serve che la condotta, nello specifico due chiamate per due giorni consecutivi, comporti l’interruzione del servizio ma basta che sia alterata la sua regolarità, anche se solo temporaneamente. Diversamente sarebbe difficile per un giudice contestare il reato in un settore così ampio come quello della sanità pubblica, se fosse necessario subordinare l’accusa a un fermo totale, seppure solo localmente.
Nel caso esaminato, a prescindere dal rientro immediato degli operatori, è evidente che i due alert “a vuoto” avevano turbato l’attività dei sanitari. Un comportamento che i giudiuci di legittimità bollano come «insolente» anche in considerazione del fatto che l’imputato, in passato, era stato lui stesso un operatore sociosanitario.
Preclusa per il ricorrente anche la via della scarsa offensività del fatto, in virtù della quale il legislatore “salva” dalla pena, valutando la condotta, il dolo e l’esiguità del danno. Circostanze che sono considerate negativamente a causa del contesto emergenziale in cui i fatti sono avvenuti: in una situazione di per sè al collasso, per la nota carenza di uomini e mezzi del servizio sanitario pubblico.
Pesa poi il dolo. L’imputato, malgrado fosse un ex volontario della Croce rossa ed ex dipendente della Asl, non aveva esitato a «sollecitare indebitamente l’intervento dei sanitari, intervento che in una delle due occasioni era riuscito a ottenere, con l’arrivo presso la propria abitazione – scrivono i giudici – degli operatori del 118 a bordo dell’autoambulanza».
Articolo precedente
Il voice cloning è la nuova frontiera dei geni del male

