Controlli automatici, ricorsi, notifiche: come la riforma cambierà le multe

Dalla stretta sulle infrazioni contemporanee ai trattamenti più favorevoli per chi perde i ricorsi e per chi ha diritto all’autotutela

Come sarà il prossimo Codice della strada? Le novità scritte nella bozza di Dlgs attuativo della delega alla riforma contenuta nella legge 177/2024 sono tantissime e stanno emergendo in questa fase di consultazione con le associazioni di categoria, aperta a inizio agosto e destinata a chiudersi il 13 settembre. Tirare le somme ora sarebbe arduo, anche perché su alcune il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato una retromarcia appena hanno fatto clamore.

Il sistema è del tutto nuovo, ma non certo semplificato rispetto all’attuale. D’altro canto, c’è da regolamentare la complessità della mobilità e della condivisione dello spazio pubblico, con variabili umane poco prevedibili e dominata dall’effetto farfalla (piccoli cambiamenti iniziali possono portare conseguenze future molto impattanti). Per dare una labile idea, possiamo partire dalla procedura di accertamento delle violazioni, colonna vertebrale di ogni codice.

Ci sono due novità importanti, poco visibili tra le righe della bozza:

  • gli apparecchi che legalmente sono abilitati a rilevare più tipi d’infrazione potranno funzionare contemporaneamente in tutte le modalità possibili, mentre finora era consentito tenerne attiva solo una alla volta (il caso prevedibilmente più controverso è dato da alcuni modelli che possono funzionare sia come autovelox sia come telecamera per il rosso ai semafori, per cui chi accelera nella speranza di evitare il rosso rischia di essere multato per eccesso di velocità);
  • scompare l’obbligo inderogabile di presegnalare i controlli di velocità (in vigore da agosto 2007), per passare a un sistema in cui le regole potranno essere fissate – in modo più o meno “garantista” – con semplici decreti ministeriali (presumibilmente anche in funzione delle smart road che si stanno approntando, con postazioni disseminabili anche a poche centinaia di metri l’una dall’altra lungo l’intero il percorso).

Accanto all’usuale termine di 90 giorni nel caso di mancata contestazione immediata da parte degli agenti, ne viene previsto uno breve, 30 giorni, nel caso di violazioni accertate tramite dispositivi automatici, come autovelox fissi e telecamere di sorveglianza per Ztl, semafori e corsie di emergenza. Violazioni che, peraltro, sono quasi sempre la maggioranza della infrazioni rilevate.

Il termine differenziato, secondo quanto scrive il ministero delle Infrastrutture, ha una duplice funzione:

  • da un lato, preventiva come nel caso di circolazione con revisione scaduta;
  • dall’altro, di maggior tutela di un trasgressore ancora non conscio della sua posizione in relazione all’infrazione.

Fuori da questi casi, che metteranno alla prova l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il termine generale rimane di 90 giorni, contati dal momento in cui la violazione è stata rilevata.

Nemmeno le novità sui ricorsi hanno ancora attirato l’attenzione dei media, eppure impattano più di quello che si potrebbe pensare. In primo luogo, se si opta per il ricorso al prefetto (resterà la possibilità di scegliere anche quello al giudice di pace) occorrerà, a pena di inammissibilità, presentarlo al comando di polizia da cui dipende l’accertatore (non si potrà più indirizzarlo direttamente alla Prefettura).

Anche le modalità di presentazione appaiono ristrette rispetto a oggi: il ricorso si potrà presentare solo con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (Pec) o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad).

La Prefettura non avrà più l’obbligo di dare corso all’eventuale richiesta di audizione personale da parte del ricorrente: la convocazione di quest’ultimo diventerà una mera facoltà.

L’organo di polizia avrà 60 giorni per trasmettere il ricorso debitamente istruito alla Prefettura, che dovrà decidere entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso. Dal momento della decisione, l’ordinanza–ingiunzione andrà notificata al ricorrente e agli altri aventi diritto entro 150 giorni.

Più favorevole di oggi sarà il trattamento sanzionatorio in caso di rigetto del ricorso: è previsto l’aumento, fisso e obbligatorio, di un terzo per ciascuna violazione, mentre oggi scatta il raddoppio.

La riforma si occupa finalmente anche dei provvedimenti di autotutela da parte degli organi di polizia, cambiando il panorama odierno costellato di prassi amministrative quantomai variegate, fondate su una previsione regolamentare. Il procedimento assume correttamente il nome di archiviazione e si potrà avviare sia d’ufficio sia su richiesta dell’interessato.

I casi sono normativamente previsti, ma con una casistica piuttosto ampia e in grado di comprendere tutte le situazioni più frequenti, tra cui l’errore di notifica e quello di applicazione della norma. Il procedimento non si arresterà nel caso in cui si presenti un ricorso e l’archiviazione potrà avvenire entro il termine di inizio delle procedure di riscossione coattiva.

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