Corte conti: più poteri a Roma meno presidenti nelle regioni

Bollinato il decreto attuativo della riforma: il procuratore generale affiancherà i Pm del territorio su contestazioni sopra i 10 milioni ai politici locali e su questioni nuove o sovraregionali

Sarà necessaria la firma del procuratore generale della Corte dei conti accanto a quella dei Pm territoriali negli atti di citazione e negli inviti a dedurre che contestano danni erariali da almeno 10 milioni di euro a presidenti di regione, sindaci e assessori di capoluoghi, anche di provincia o città metropolitana.

Lo stesso accadrà quando saranno in discussione «questioni nuove», prive cioè di precedenti nelle sentenze contabili, e nei casi che generano ipotesi di «responsabilità di dimensione sovraregionale». Non solo: prima dell’invito a dedurre, il Pg potrà avocare a sé le indagini che, dopo essere state individuate come «prioritarie» nell’atto di indirizzo annuale, dopo 12 mesi non danno segni concreti di avanzamento, o quando il Pm commette una «grave violazione» della legge o dell’atto di indirizzo annuale del Procuratore generale.

Il decreto attuativo della riforma della Corte dei conti, esaminato il 4 agosto dall’ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, ha assunto una forma definita, e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato; ora attende l’esame alla Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari.

Il primo passaggio non è banale, perché l’intesa con gli enti territoriali prevista dalla delega richiede un’unanimità complicata da ottenere, in particolare da parte delle Regioni di centrosinistra com’è ovvio; e il testo, confermando nei suoi punti qualificanti le anticipazioni della vigilia (Sole 24 Ore del 31 luglio), promette di riaccendere le tensioni con l’opposizione e con un’ampia parte della stessa Corte.

Negli uffici dei magistrati contabili la discussione si accende soprattutto sulla riorganizzazione delle articolazioni territoriali, che porterà al tramonto il 25% delle posizioni di presidente.

A perdere le stellette saranno i procuratori (e gli aggiunti) nelle regioni a Statuto ordinario, mentre dove lo Statuto è speciale l’architettura rimarrà quella di oggi. L’alleggerimento dell’organigramma di vertice è però solo la ricaduta più evidente di una riorganizzazione che va in profondità, e che nella sostanza archivia le attuali sezioni giurisdizionali e di controllo: declassandole a collegi all’interno dell’unica sezione regionale.

Il ridisegno cambia gli equilibri fra centro e territori. Soprattutto nel campo delle procure, dove è più delicato il rapporto tra politica e magistratura contabile.

Il nuovo assetto rinforza in modo deciso i poteri del Procuratore generale della Corte, muovendo tre leve.

La prima è offerta dal debutto della firma congiunta di Pg e Pm regionale sugli atti, che sarà indispensabile quando il danno contestato ai politici locali è di almeno 10 milioni di euro e quando in gioco ci sono ipotesi di responsabilità «sovra regionale» o «questioni nuove».

Proprio quest’ultimo parametro, dai confini non troppo definiti, promette di animare l’agitazione dei magistrati, che fin dal dibattito sulla legge delega (approvata a inizio 2026) accompagna l’evoluzione in senso gerarchico delle procure.

La seconda mossa nello stesso senso è data dall’attribuzione al Pg del potere di avocazione degli atti, che potrà essere esercitato se i procedimenti individuati come «prioritari» nell’atto di indirizzo annuale non si muovono abbastanza in fretta, oppure nei casi di «gravi violazioni» della legge o dello stesso atto di indirizzo: che da documento di orientamento, e qui si muove la terza leva, assume quasi una veste para normativa.

Più morbida rispetto a molti timori dei magistrati appare invece la declinazione concreta della separazione delle funzioni.

L’argine si alza per chi vuole dismettere la veste di Pm per indossare quella di giudice, ed è temporaneo perché impone di passare almeno tre anni nelle funzioni di controllo.

Lo stop, a leggere il testo, non si applica invece nei percorsi in senso inverso.

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