
Il caso riguarda l’uso da parte di un partito fiammingo del logo Ikea. In gioco diritti fondamentali di pari rango: proprietà e libertà d’espressione
Si può sfruttare la notorietà di un marchio famoso e internazionale, come Ikea, per rafforzare il proprio messaggio politico, appellandosi alla libertà d’espressione? A questa domanda risponde, in maniera sostanzialmente negativa, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-298/23, resa nota ieri, martedì 8 settembre.
La vicenda prende avvio nel 2022, in Belgio, quando il partito politico Vlaams Belang, appartenente al mondo dell’estrema destra fiamminga, durante una conferenza stampa trasmessa anche sui social media, presentò il proprio programma politico intitolato «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano IKEA –l’Immigrazione può davvero andare diversamente»), che si poneva l’obiettivo di riformare la politica di asilo e di immigrazione nel Paese. Le proposte politiche erano accompagnate da alcune illustrazioni che avevano al loro interno segni corrispondenti ai marchi Ikea e personaggi simili a quelli che compaiono nelle istruzioni di montaggio dei prodotti dell’azienda svedese.
Inter Ikea, che è titolare dei marchi comparsi nel programma politico, intentò, quindi, un’azione legale in Belgio per contraffazione nei confronti dell’associazione Vrijheidsfonds, che aveva condotto la campagna del partito Vlaams Belang.
Di fronte al giudice nazionale, la difesa dell’associazione Vrijheidsfonds si è mossa fra ammissione e «giusto motivo», ovvero ha riconosciuto di aver utilizzato i marchi Ikea senza il consenso del titolare, ma ha sostenuto di aver sfruttato la notorietà di questi loghi per rafforzare il proprio messaggio. L’argomentazione alla base è che si tratti di un «giusto motivo» in base alla normativa dell’Unione europea, che tutelerebbe la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica. I riferimenti normativi, in proposito, sono l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Ue 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Ue, e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva Ue 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.
Il giudice belga, valutando di trovarsi di fronte a un caso in cui c’è un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango – proprietà e libertà d’espressione – ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia Ue.
Per prima cosa, la Corte osserva che la normativa Ue non contiene precisazioni riguardo alla nozione di «giusto motivo». Sebbene sia stato sottolineato dal legislatore di applicare la normativa in modo da garantire il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, il semplice richiamo al diritto alla libertà d’espressione non è sufficiente per dimostrare un giusto motivo. Chiunque, infatti, utilizzi un segno identico o simile a un marchio noto deve spiegare i motivi concreti dell’uso a fini della propria libertà di espressione e dimostrare che questi motivi prevalgono sui diritti e interessi del titolare del marchio.
Il giudice nazionale è, quindi, chiamato a decidere se l’uso, da parte di un terzo, del marchio di fama mondiale sia avvenuto in buona fede. Alcuni elementi da prendere in considerazione sono:
- l’uso finalizzato a veicolare un’idea o un’opinione che sia in relazione con il marchio in quanto tale, con il titolare di tale marchio, con le sue pratiche commerciali, con i suoi prodotti o con i suoi servizi;
- l’uso del marchio che contribuisce a un dibattito d’interesse generale;
- le conseguenze che l’uso del marchio può comportare per il titolare, se, ad esempio, gli causi un pregiudizio sproporzionato o, addirittura, tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo garantito dalla registrazione del marchio.
Il caso in questione, poi, si intreccia anche con l’eventualità che l’associazione del marchio a un programma politico generi nei consumatori e, nel pubblico più in generale, la presunzione che il titolare del marchio, in questo caso quindi Inter Ikea, aderisca o, addirittura, sostenga le idee e i valori promossi dal gruppo politico in questione, ovvero Vlaams Belang.
Nella sentenza relativa alla causa C-298/23, la Corte di giustizia dell’Ue afferma, dunque, che l’uso dei marchi Ikea può arrecare un danno significativo alla notorietà degli stessi e agli interessi del loro titolare. Non risulta, però, che l’uso dei marchi Ikea, fatto dall’associazione Vrijheidsfonds per avvantaggiarsi della loro notorietà e rafforzare, di conseguenza, il proprio messaggio politico e aumentarne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare dei marchi. Questa circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.
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