
il trattamento di fine rapporto già accumulato viene trasferito al fondo previdenziale si alleggerisce la tassazione. Se gli importi giacciono all’Inps però l’opzione non è consentita
La pensione si avvicina ma manca la rendita di scorta? Chi non ha ancora optato con decisione per la previdenza complementare, versando l’intero Tfr al fondo pensione, potrebbe valutare l’ipotesi di puntare sul booster del Tfr accumulato e detenuto presso il proprio datore di lavoro.
E non si tratta di bruscolini visto che secondo gli ultimi dati Covip dall’avvio della riforma del 2007 quasi 250 miliardi di Tfr (oltre il 5o% del totale) sono rimasti in azienda. Questo tesoretto potrebbe essere destinato a una forma di previdenza complementare (con un occhio attento ai costi e all’efficienza degli strumenti ) in modo da pagare meno tasse al momento dell’incasso della liquidazione. La tassazione del Tfr maturato (soprattutto per i redditi medio alti) è molto più elevata rispetto a quella della previdenza complementare: parliamo quindi di aliquote che per il Tfr trattenuto in azienda (o confluito al fondo di Tesoreria Inps) possono andare dal 23% a oltre il 33% per redditi superiori agli 80mila euro (35% oltre i 100mila), contro la tassazione delle prestazioni riferite a montanti accantonati dal 2007 di un fondo pensione che vanno dal 15% al 9%: l’aliquota si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo.
Il conferimento del Tfr pregresso al fondo pensione (a cui naturalmente ci si deve essere iscritti) è però un’operazione che si può fare solo se si lavora in un’azienda con meno di 5o dipendenti. Oltre tale soglia infatti il Tfr è in deposito presso il Fondo di Tesoreria Inps, che non consente però trasferimenti (in questo caso parliamo di circa 112 miliardi dall’avvio della riforma). «In sostanza si può utilizzare il Tfr pregresso versandolo a un fondo pensione – chiarisce Paolo Pellegrini, vice direttore Mefop – solo se la cifra è detenuta dall’azienda e con un accordo specifico con il datore di lavoro». Se invece il Tfr è confluito al Fondo di Tesoreria resta all’Inps fino alla fine del rapporto di lavoro e non sfugge alla tagliola della tassazione. Si evidenzia dunque un trattamento differenziato tra cittadini lavoratori che meriterebbe qualche approfondimento circa la potenziale incostituzionalità.
Per trasferire il Tfr detenuto dalle aziende con meno di 50 dipendenti bisogna poi sondare la disponibilità del datore di lavoro: è noto che il Tfr funziona come forma di autofinanziamento per molte imprese. «In linea di massima chiedendo all’azienda di devolvere il Tfr a un fondo pensione in questo periodo storico si potrebbe ricevere una risposta positiva – nota Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza –. Rivalutare il Tfr di anno in anno significa per l’impresa mettere sul piatto l’1,5% più il 75% dell’inflazione che con il rialzo in atto non è poco». Parliamo del 3,71% lordo in agosto (3,13 netto) che torna competitivo con i fondi pensione.
Questo discorso vale per il Tfr maturato dopo il 2007 e non trasferito subito al fondo pensione, mentre il pregresso è libero per tutti anche se in questo caso la convenienza rispetto al fondo pensione si annulla in quanto le cifre che venissero devolute alla previdenza complementare sarebbero poi tassate (pro-rata), al momento della prestazione previdenziale con logiche simili a quelle del Tfr. «Il 31 dicembre 2006 è la data spartiacque per la riforma che ha previsto anche il conferimento del Tfr maturando al fondo di tesoreria Inps da parte dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti – aggiunge Pellegrini –. Un obbligo che, va ricordato, è stato ampliato dal 1° gennaio 2026 anche ai datori che, con nuove assunzioni, hanno raggiunto i 60 addetti e che si estenderà, in via progressiva, fino alle aziende con più di 40 dipendenti dal 2031». Il trattamento cumulato prima del 2007 è dunque “portabile” verso la previdenza complementare per tutti i lavoratori. «In sostanza questi importi non sono mai stati conferiti all’Inps. – spiega Pellegrini –. E per chi chiede la Rita, unica prestazione che supera il pro-rata fiscale, il vantaggio può essere importante».
Quando si fa il confronto tra Tfr e fondo pensione bisogna poi considerare anche la liquidabilità: il trattamento di fine rapporto (seppure tassato più sfavorevolmente) viene incassato in unica soluzione “cash” al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È anche disponibile per eventuali anticipi in determinate circostanze e a precise condizioni.
Anche per la previdenza complementare è prevista la possibilità di chiedere anticipi (con tassazione che sale però al 23%, salvo per spese sanitarie per cui resta l’aliquota agevolata), se però si superano i 100mila euro circa di montante l’aderente può incassare solo il 50% di quanto cumulato, il resto lo deve trasformare in una delle tipologie di rendita e altre prestazioni tra quelle ampliate dal 1° luglio 2026 proprio per rendere più appetibile l’incasso frazionato.
Una soluzione più efficiente per risolvere il problema potrebbe essere quella di optare per la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita). «Un assegno periodico, una sorta di ponte finanziario, a cui si può accedere nel periodo che va dalla cessazione del lavoro fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia – spiega Antonello Orlando, partner dello studio Nevio Bianchi –. In sostanza tramite la Rita si può parcellizzare il montante maturato in rate anticipate usufruendo della tassazione agevolata (dal 15% al 9%) che si applica solo in questo caso anche sul montante accantonato nel fondo prima del 2007. In questo senso chi ottiene dal datore di lavoro il trasferimento del Tfr pregresso al fondo pensione e poi fruisce della Rita, in riferimento alle quote di Tfr maturate prima del 2007 ottiene il risparmio fiscale più alto in quanto tali somme (se richieste sotto forma di rendita o capitale) avrebbero fruito della tassazione separata per il capitale (quindi come il Tfr) e ordinaria per la rendita (dal 23% al 43%)».
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