Detrazioni per i figli a carico: come funzionano, le regole e lo sbarramento

L’agevolazione si applica a partire dai 21 anni di età e se non si superano i limiti di reddito

In fase di elaborazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti stanno applicando le regole sulle detrazioni per familiari a carico in vigore dall’anno scorso. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi hanno riguardato le detrazioni spettanti per le categorie dei figli e degli altri familiari a carico, mentre due successivi decreti, di cui l’ultimo pubblicato lo scorso 11 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, hanno variato le regole delle agevolazioni diverse dalle detrazioni fruibili per i medesimi familiari.

Per i figli a carico, anche adottivi o affidati, è stato inserito il limite massimo anagrafico dei 30 anni, a partire dal quale la detrazione non spetta più, salvo per i figli con disabilità accertata in base all’articolo 3 della legge 104/1992. Contestualmente è stata aggiunta l’ulteriore categoria dei figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite.

Pertanto, danno diritto allo sconto d’imposta i figli:

  • nati nel matrimonio;
  • nati fuori del matrimonio ma riconosciuti;
  • adottivi, affiliati o affidati;
  • del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstite;

purché

  • di età compresa tra i 21 anni (in quanto fino a 20 anni e 11 mesi danno diritto all’assegno universale erogato dall’Inps) e i 29 anni e 11 mesi
  • e se non superano i limiti di reddito personale annuo: 4.000 euro fino a 24 anni di età; 2.840,51 euro se di età superiore (importi al lordo degli oneri deducibili).

La detrazione, in generale spettante al 50% a ciascun genitore (salvo casi specifici), varia in funzione del reddito del singolo genitore (diminuisce all’ammontare del reddito) nonché del numero dei figli (cresce in funzione del numero dei figli).

Ad esempio, per un genitore con un reddito di 40.000 euro, e un solo figlio a carico al 50%, la detrazione spettante è 950 x [(95.000-40.000):95.000]= 550 x 50% = 275 euro annui.

La detrazione per coniuge a carico spetta se non è intervenuta una separazione legale ed effettiva e se il marito o la moglie non possiede redditi superiori a 2.840,51 euro annui. Si ricorda che la legge 76/2016 prevede il riconoscimento, in favore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, della detrazione per coniuge a carico qualora ne ricorrano le condizioni generali.

Per gli altri familiari a carico, invece, la detrazione è circoscritta agli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) conviventi e sempre con reddito massimo personale di 2.840,51 euro annui.

A fine dell’anno scorso, il decreto legislativo 192/2025 ha precisato che, ai fini del riconoscimento degli altri benefici fiscali diversi dalle detrazioni quali, ad esempio,

  • oneri detraibili e deducibili sostenuti per conto del familiare;
  • misure di welfare aziendale;
  • soglia di esenzione annua dei benefit;
  • agevolazioni ai fini delle addizionali regionali all’Irpef;

gli altri familiari a carico sono tutti quelli indicati dall’articolo 433 del Codice civile. Quest’ultima categoria, in virtù di un’ulteriore modifica normativa apportata dal decreto legislativo 148/2026, oltre agli ascendenti ricomprende generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, per i quali è richiesto l’ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria solo quando le norme specifiche lo richiedono, in aggiunta al requisito di reddito massimo personale di 2.840,51 euro annui.

Pertanto, a seguito di quest’ultima modifica, sia per i figli che per gli altri familiari, dal 2025 si applicano regole differenziate per il riconoscimento delle detrazioni rispetto a quelle applicabili alle altre agevolazioni fiscali. Infatti, per alcune di queste ultime, quali ad esempio le misure di welfare (con l’eccezione della fornitura/rimborso da parte del datore della tessera di abbonamento trasporto pubblico), oltre a non essere richiesto il requisito reddituale, non si applicano i limiti di età e il grado di parentela è più ampio.

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