Dichiarazione Imu telematica (solo se ci sono variazioni)

Per la presentazione della dichiarazione Tari, le imprese e i cittadini dovranno aggiornare il calendario: decorrenza a 90 giorni

Sulla presentazione della dichiarazione Tari, le imprese e i cittadini dovranno aggiornare il calendario. Si dovrà fare riferimento alla decorrenza di 90 giorni dalla data dell’inizio occupazione o di variazione/cessazione della stessa. Non più dunque entro il 30 giugno dell’anno successivo dall’inizio dell’occupazione. Ma soprattutto, la novità di maggior impatto è quella del riordino per lo sconto sulla tariffa destinato alle imprese che riciclano. Il decreto legislativo 147/2026, attuativo della riforma sul federalismo fiscale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto (Supplemento Ordinario), è in vigore da oggi e contiene il riordino della disciplina del recupero/riciclo dei rifiuti urbani da parte delle imprese. Gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della quota variabile della tassa rifiuti dovranno sempre trasmettere al Comune, entro il 30 giugno dell’anno precedente, una comunicazione avente validità due anni. A consuntivo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani, le imprese devono inviare al Comune la documentazione comprovante le quantità di rifiuti recuperati, al fine di calcolare la percentuale di abbattimento della quota variabile.

In precedenza, si confrontavano due normative apparentemente diverse, una contenuta nel Testo unico ambientale (articolo 238, Dlgs 152/2006), l’altra nella disciplina della Tari (articolo 1, comma 649, legge 147/2013). La questione, come detto, riguarda le regole per l’abbattimento della quota variabile della Tari, in presenza di avvio al recupero/riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche. In realtà, come correttamente rilevato nella circolare del ministero della Transizione ecologica dell’aprile del 2021, le due disposizioni andavano lette sin dall’inizio in modo coordinato, nel senso che i soggetti interessati avevano diritto a un abbattimento della quota variabile proporzionale alle quantità di rifiuti avviati tanto al recupero quanto al riciclo, senza necessità di dimostrare il recupero della totalità dei rifiuti prodotti. Con la riforma questo assetto viene stabilizzato attraverso l’unificazione della regolamentazione che confluisce nella normativa Tari. Si segnala, infine, che la Cassazione ha più volte stabilito che eventuali limitazioni nei regolamenti locali della determinazione della riduzione sono illegittimi (Cassazione 24326/2026). In sostanza, se l’utenza avvia al recupero il 100% dei rifiuti urbani, ha diritto all’azzeramento della quota variabile.

Per l’Imu, altra novità del decreto attuativo del federalismo fiscale, invece, si segnala l’introduzione della dichiarazione solo in via telematica, in occasione di variazioni immobiliari, che diventa l’unica modalità per comunicare qualsiasi variazione. Sempre ai fini Imu, viene stabilito che, in presenza di un contenzioso avverso alla rendita catastale, il Comune ha il potere di richiedere la differenza d’imposta entro cinque anni dalla conclusione del procedimento sulla rendita.

In altri termini, la novità principale è che la dichiarazione annuale diventa solo telematica e viene qualificata come l’unica modalità di comunicazione dei dati rilevanti ai fini di tale imposta. In questo modo, si vuole porre un limite alle prassi comunali che impongono talvolta degli specifici obblighi di comunicazione per avvalersi di eventuali agevolazioni deliberate a livello locale. Sino alla pubblicazione del nuovo modello dichiarativo, restano validi i modelli attualmente vigenti. Viene, inoltre, confermato l’obbligo di dichiarazione annuale per i soli enti non commerciali, anche in assenza di variazioni.

Da ultimo, si prevede che, in caso di contestazione giudiziale della rendita catastale, così come il contribuente ha tempo di chiedere il rimborso dell’Imu pagata in più medio tempore, entro cinque anni dalla sentenza definitiva sulla rendita, e non dall’anno del pagamento, così il Comune può accertare la differenza d’imposta, oltre interessi, ma senza sanzioni, entro il medesimo termine e, dunque, anche oltre la scadenza ordinaria di legge (31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta).

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