Google dovrà modificare le procedure e modulistiche, consentendo agli utenti di fornire la documentazione e motivare i no
Google dovrà modificare le procedure e i moduli, per consentire agli utenti di fornire la documentazione a supporto della richiesta di deindicizzazione. Il colosso del web avrà anche l’obbligo di motivare, in base alla valutazione dei documenti presentati dall’interessato, l’eventuale diniego per permettergli di comprenderne in maniera immediata le ragioni del no. Il tutto entro il 15 novembre 2026, pena una consistente sanzione economica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (ordinanza 3127/2026) accogliendo l’azione inibitoria collettiva, promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio, nei confronti di Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy Srl. La decisione censura le modalità con le quali Google gestisce le richieste degli utenti per esercitare il diritto all’oblio previsto dagli articoli 17 e 21 del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) .
Per i ricorrenti le richieste, motivate nei limiti del form, verrebbero respinte «de plano» con risposte automatiche e impersonali. Censure che il Tribunale condivide. Se è vero, infatti, che a fronte di una richiesta di deindicizzazione, il gestore del motore di ricerca deve bilanciare interessi contrapposti, è anche vero «che quest’ultimo – si legge nell’ordinanza – deve essere nella condizione di poter effettuare tale valutazione, il che significa che deve poter disporre di tutti gli elementi rilevanti a tal fine». E attualmente così non è. Perché il form è predisposto in modo tale da non consentire l’invio della documentazione a sostegno delle richieste. Da qui la lacunosità delle risposte alle domande di deindicizzazione inviate da Google che non permettono di capire le ragioni che hanno portato a respingere la richiesta.
Non passa invece la tesi dei ricorrenti secondo i quali per garantire l’effettivo diritto alla deindicizzazione, Google non potrebbe limitarsi a rimuovere il solo Url, ma dovrebbe rimuovere l’informazione nel suo complesso. Non si può, infatti, addossare al gestore di un motore di ricerca l’onere di verificare quali tra i link, che risultano dopo aver inserito una parola chiave, rimandino a risultati simili a quelli raggiungibili tramite il link oggetto dell’ordine di deindicizzazione.
Pronta la replica di Google affidata a un portavoce, per annunciare appello contro la decisione del Tribunale di Milano. «Abbiamo investito significativamente in team di persone dedicate che esaminano meticolosamente ciascun caso per adempiere ai nostri obblighi di legge e bilanciare la privacy dei singoli con il diritto all’informazione della collettività. Il nostro processo di revisione è rigoroso, conforme alle normative ed equo. Difenderemo con fermezza il nostro operato nelle sedi giudiziarie competenti».
L’avvocata Barbara Randazzo, che assiste i ricorrenti, sottolinea invece il duplice profilo di interesse dell’ordinanza. «Sul piano processuale, chiarisce le complesse problematiche sottese al radicamento della giurisdizione italiana rispetto adazioni di classe e collettive avviate nei confronti dei giganti del web, così assicurando il diritto di accesso al giudice. Sul piano sostanziale, il Tribunale rilegge la normativa europea alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue, esigendo procedure individualizzate, non automatizzate, a tutela del diritto all’oblio».

