Entrate, da Flp faro acceso su orario figli e banca ore da straordinari

Il sindacato pone la questione della diversa contabilizzazione delle ore per il progetto figli rispetto a quelle di straordinario autorizzate, che confluiscono nel montante di quelle accantonate

Orario figli e banca ore accantonate con gli straordinari. Sono due punti su cui il sindacato Flp Ecofin Agenzie fiscali accende un faro in una comunicazione inviata alla direzione centrale Risorse umane delle Entrate. Una comunicazione per chiedere di «fornire indicazioni e soluzioni tecniche alle Direzioni provinciali e regionali che adottano l’orario di lavoro figli, in modo da salvaguardare la diversa e temporale articolazione della prestazione lavorativa concordata tra lavoratore e datore di lavoro» e di calendarizzare «una sessione di contrattazione volta a pervenire a una disciplina organica e uniforme dell’orario multiperiodale».

Flp sottolinea come l’orario multiperiodale sia un istituto previsto dall’articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni centrali 2016-2018. «L’istituto contrattuale in esame, già in vigore da oltre otto anni all’interno del nostro comparto, non ha mai trovato – sottolinea la lettera firmata dal coordinatore generale aggiunto di Flp Ecofin Agenzie fiscali, Paolo Cocozzello – un’applicazione uniforme e concreta, con la conseguente inesigibilità da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra Agenzia, nonostante la materia sia demandata esclusivamente alla contrattazione di secondo livello».

Tuttavia il sindacato dà atto come «all’interno della nostra Agenzia e in molte realtà metropolitane del Paese — specie in quelle caratterizzate dall’assenza di strutture sociali di supporto per la cura dei figli o di genitori anziani — sono stati sottoscritti accordi decentrati denominati “Progetto Figli” o “Orario di lavoro Figli”, attivati sin dal 2015 nelle Direzioni provinciali di Milano e successivamente estesi ad altre realtà territoriali e regionali». Di fatto, un progetto che si è trasformato in una best practice per la conciliazione vita lavoro.

Flp sottolinea che tali accordi «oltre ad aver favorito una migliore conciliazione vita-lavoro, hanno fatto registrare un minor ricorso alle assenze per ferie, congedo parentale e part-time, che altrimenti si sarebbero rese necessarie per la cura dei figli minori nei periodi dell’anno coincidenti con la chiusura delle scuole». L’adozione di tali accordi «ha permesso – secondo Flp – agli uffici che li hanno applicati di poter contare, a parità di costo del lavoro, su una presenza e una prestazione certa nei periodi di recupero programmato, senza che l’assenza temporanea arrecasse alcun danno all’attività di servizio: il dipendente, infatti, non ha fatto venir meno il proprio apporto lavorativo, ma lo ha anticipato, assicurando produttività richiesta in corrispondenza delle ore effettivamente lavorate.».

Per il sindacato «l’“orario di lavoro figli”, dopo una prima fase di applicazione sperimentale, si è progressivamente consolidato, riscontrando il pieno apprezzamento sia del personale sia della parte datoriale», con il supporto del Comitato delle pari opportunità prima e del Comitato unico di garanzia poi.

La questione posta da Flp nasce dopo che dalla considerazione che dal 18 settembre sono stati implementati nell’applicativo presenze/assenze, come riporta la comunicazione, «importanti interventi relativi a diversi istituti contrattuali — tra cui la banca delle ore con il limite massimo di 80 ore per l’accantonamento dello straordinario — mentre nulla è stato disposto in ordine alle ore di lavoro ordinario prestate in anticipo da coloro che, sulla base degli accordi decentrati, accedono all’orario di lavoro figli». Da qui la comunicazione per ottenere indicazioni a riguardo.

Secondo la ricostruzione del sindacato fornita in una nota per spiegare la comunicazione indirizzata alle Entrate, «l’orario figli regolamenta esclusivamente la gestione delle ore di lavoro ordinario utilizzate in tempi diversi concordati tra lavoratore e datore di lavoro» e, per questo motivo, la «contabilizzazione di tali ore deve essere separata da quella delle ore di straordinario autorizzate, che invece vanno inserite nel montante della banca delle ore».

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