Falso in bilancio, danno presunto con l’induzione a investire

C’è un nesso causale tra l’informazione non veritiera e il pregiudizio

In caso di falso in bilancio della società emittente, l’induzione all’investimento costituisce un elemento presuntivo semplice del nesso causale tra l’informazione non veritiera e il danno subito dall’investitore, secondo lo stesso principio applicabile al falso in prospetto. Nè il danno può essere escluso solo perché l’investitore non ha cercato o considerato delle informazioni sull’emittente e sui suoi prodotti finanziari consultando altre fonti.

La Cassazione (sentenza 25060/2026) accoglie il ricorso teso a veder riconosciuto il diritto ai danni per l’acquisto 49mila azioni di Unipolsai Assicurazioni Spa, già Fondiaria Sai Spa, sulla scia delle informazioni ingannevoli dell’emittente sia attraverso i bilanci falsi sia per falso in prospetto, in occasione di un aumento di capitale. Una richiesta che era stata accolta in primo grado e respinta in appello. La Corte territoriale aveva negato il pregiudizio soprattutto partendo da un errato presupposto sull’onere della prova. Per i giudici di seconda istanza spettava all’investitore dimostrare che l’illegittima rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica evidenziata dal bilancio, aveva inciso in modo determinante nelle sue scelte di investimento. E questo anche alla luce della valutazione di eventuali segnali di allarme.

La Suprema corte annulla con rinvio la decisione impugnata. I giudici di legittimità ricordano che, nel caso in cui l’investitore chiami a rispondere la società emittente, in presenza di bilancio falso, vale lo stesso principio che si applica nell’ipotesi di falso in prospetto, secondo il quale «costituisce un elemento presuntivo semplice circa la sussistenza del nesso causale l’induzione all’investimento da quello propiziata». Non è corretto neppure “incolpare” il ricorrente per aver ignorato i declassamenti dei rating e gli altri elementi esterni che avrebbero potuto metterlo sull’avviso. Esiste, infatti, una presunzione semplice sul nesso tra illecito e danno, in grazie all’esistenza di uno strumento – il prospetto – soggetto a controlli pubblici e dotato di una funzione informativa nei confronti dei destinatari della sollecitazione di investimento. Questo per bilanciare l’asimmetria delle informazioni in favore dell’investitore e consentirgli una scelta consapevole.

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