Falso in bilancio, danno presunto con l’induzione a investire

C’è un nesso causale tra l’informazione non veritiera e il pregiudizio

In caso di falso in bilancio della società emittente, l’induzione all’investimento costituisce un elemento presuntivo semplice del nesso causale tra l’informazione non veritiera e il danno subito dall’investitore, secondo lo stesso principio applicabile al falso in prospetto. Nè il danno può essere escluso solo perché l’investitore non ha cercato o considerato delle informazioni sull’emittente e sui suoi prodotti finanziari consultando altre fonti.

La Cassazione (sentenza 25060/2026) accoglie il ricorso teso a veder riconosciuto il diritto ai danni per l’acquisto 49mila azioni di Unipolsai Assicurazioni Spa, già Fondiaria Sai Spa, sulla scia delle informazioni ingannevoli dell’emittente sia attraverso i bilanci falsi sia per falso in prospetto, in occasione di un aumento di capitale. Una richiesta che era stata accolta in primo grado e respinta in appello. La Corte territoriale aveva negato il pregiudizio soprattutto partendo da un errato presupposto sull’onere della prova. Per i giudici di seconda istanza spettava all’investitore dimostrare che l’illegittima rappresentazione della situazione patrimoniale [...]

Articoli correlati