Fatture in ritardo, più tempo per gestire e recuperare l’Iva

Il decreto Omnibus estende i termini per detrarre l’imposta: due anni, anziché uno. La modifica è frutto del successo della fatturazione elettronica

Più tempo per registrare le fatture, più tempo per gestire la detrazione Iva. In linea con le indicazioni della legge delega 111/2023 di riforma del sistema tributario e in una prospettiva di maggior conformità alla disciplina Iva europea, il decreto correttivo Omnibus (approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto) va incontro alle richieste degli operatori che lamentano l’eccessiva ristrettezza dei termini per esercitare la detrazione.

E così, ripristinando il sistema in vigore prima dell’intervento del Dl 50/2017, le norme che regolano tale diritto (articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 e articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico Iva) sono state modificate per stabilire che la detrazione è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (ma sempre alle condizioni esistenti alla data in cui si è manifestata l’esigibilità dell’imposta) e che anche l’annotazione di fatture e documenti d’importazione va comunque eseguita entro il medesimo termine, senza più alcun riferimento all’anno di ricezione dei documenti.

Spinta dalle esigenze degli operatori in cooperative compliance (così rammenta l’analisi d’impatto che accompagna il provvedimento), i quali necessitano di tempi più lunghi per i controlli, ma a beneficio di tutti i contribuenti, la modifica è anche frutto del successo della fatturazione elettronica che ha reso meno stringente l’esigenza di abbreviare i termini della detrazione, all’origine della precedente stretta.

La novità dovrebbe anche risolvere il problema delle fatture “a cavallo d’anno” relative a operazioni con Iva esigibile nell’anno X, ma che, essendo ricevute nell’anno X+1, obbligavano alla detrazione nell’anno successivo. Come chiarisce la relazione illustrativa, grazie alle modifiche apportate (articolo 12 del decreto), una fattura per un’operazione 2026, ricevuta l’anno successivo, purché entro il termine per la dichiarazione annuale relativa a tale anno (30 aprile 2027), e registrata entro lo stesso termine (nell’apposito sezionale), consentirà la detrazione nel modello Iva 2027 relativo al 2026, che è l’anno in cui il diritto è sorto. Ciò che, nel vigore della precedente disciplina, valeva solo in caso di fattura che fosse ricevuta nel 2026 e registrata (nel sezionale) entro il termine per la dichiarazione relativa a tale anno. Resta (solo) il divieto d’intromettere, per esempio, nella liquidazione relativa a dicembre, la fattura di tale mese ma ricevuta entro il successivo 15 gennaio.

Diversamente da quanto disposto dal Dl 50/2017, il quale stabiliva che la riduzione dei termini si applica con riguardo ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2017 per operazioni effettuate e con Iva esigibile da tale data, la nuova disciplina non detta una regola per il periodo transitorio, applicandosi dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.

Ciò legittima possibili diversi scenari – come evidenziato anche da Assonime nelle proprie osservazioni allo schema di decreto in vista della sua approvazione (consultazioni 15/2026) – rispetto ai quali è opportuno un tempestivo intervento di prassi che consenta di operare in serenità e che si spera possa aprire al recupero più ampio possibile dell’imposta.

In ogni caso, un ulteriore effetto della revisione della disciplina dovrebbe riguardare le note di variazione. Le circolari 1/E/2018 e 20/E/2021 hanno “legato” le regole dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 a quelle di cui all’articolo 19, nel presupposto (a parere di chi scrive non proprio condivisibile) che l’Iva sulle note di accredito rappresenti una “detrazione”. Per coerenza, il criterio dovrebbe valere anche con la nuova disciplina. La nota in diminuzione andrebbe quindi emessa, al più tardi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il recupero.

Per una liquidazione giudiziale di dicembre 2026, pertanto, il creditore potrà emettere la nota di accredito non più entro il 30 aprile 2027, ma entro il 30 aprile 2029, ed esercitare poi conseguentemente il diritto di detrazione.

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