
In Europa non esiste un modello unico sul fine vita. Spagna e altri Paesi hanno legalizzato, con modalità diverse, eutanasia o suicidio assistito; Francia e Italia riconoscono forme più limitate di autodeterminazione, mentre nell’Europa orientale prevalgono ancora i divieti. Regole, garanzie e accesso cambiano radicalmente da uno Stato all’altro
Il diritto di scegliere come e quando morire resta una delle questioni più controverse nei sistemi sanitari e giuridici europei. E anche tra Paesi geograficamente vicini le differenze sono profonde. In alcuni Stati, come la Spagna, un medico può intervenire direttamente per porre fine alla vita di un paziente che rispetti precisi requisiti. In Austria è invece consentito il suicidio assistito, cioè è il paziente a compiere l’atto finale dopo avere ottenuto assistenza medica e legale. Altrove, come in Francia e Italia, il confine è più stretto: sono ammessi il rifiuto dei trattamenti o, in determinate circostanze, forme di assistenza alla morte, ma non esiste un diritto generalizzato all’eutanasia.
Le definizioni sono cruciali. Nell’eutanasia è un medico, su richiesta del paziente e nei casi previsti dalla legge, a somministrare il farmaco che provoca la morte. Nel suicidio medicalmente assistito, invece, il farmaco viene messo a disposizione del paziente, che deve assumerlo autonomamente. Diversa ancora è la rinuncia a trattamenti salvavita, fondata sul principio del consenso informato: in quel caso l’obiettivo del medico non è provocare la morte, ma rispettare la scelta del paziente di non proseguire una cura.
In Italia il punto di svolta resta la sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, nata dal caso di Fabiano Antoniani, Dj Fabo, accompagnato in Svizzera nel 2017 da Marco Cappato. La Consulta stabilì che l’aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni: una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dal paziente, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. I requisiti devono inoltre essere verificati da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
Da allora però il Parlamento non è riuscito a trasformare quella giurisprudenza in una disciplina nazionale organica. La conseguenza è un sistema a più velocità. Veneto, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna hanno regolato le procedure amministrative per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Complessivamente riguardano quasi 15 milioni di persone, circa un italiano su quattro. Nel resto del Paese, invece, le richieste vengono affrontate attraverso atti amministrativi regionali o caso per caso dalle aziende sanitarie, con tempi e modalità che possono cambiare notevolmente.
La Corte è intervenuta ripetutamente anche dopo il 2019 per precisare i confini della propria decisione: dalla definizione di trattamento di sostegno vitale alle modalità di autosomministrazione del farmaco, fino allo spazio di intervento delle Regioni.
È proprio questa stratificazione di sentenze e norme regionali a rendere peculiare il caso italiano. Non esiste una legalizzazione dell’eutanasia e neppure una legge nazionale sul suicidio assistito, ma esiste un’area di non punibilità delineata dalla Corte costituzionale. La stessa richiesta può quindi incontrare procedure differenti a seconda del territorio in cui viene presentata.
In Parlamento il confronto resta aperto. Tra le principali questioni divisive ci sono i requisiti di accesso, l’obiezione di coscienza e soprattutto il ruolo del Servizio sanitario nazionale: una parte delle forze politiche sostiene che la procedura debba rientrare nelle prestazioni garantite dal sistema pubblico, altre chiedono invece che ne rimanga fuori.
La Spagna rappresenta oggi uno degli esempi più avanzati di regolamentazione del fine vita in Europa. Con la legge organica 3/2021 ha legalizzato sia l’eutanasia sia il suicidio medicalmente assistito, riconoscendo il diritto a richiedere e ricevere un aiuto a morire all’interno del sistema sanitario pubblico.
L’accesso è subordinato a una procedura articolata. Il paziente deve essere maggiorenne, capace di prendere decisioni autonome e affetto da una patologia grave e incurabile o da una condizione di sofferenza permanente ritenuta insopportabile. Sono previsti controlli successivi da parte di medici e commissioni di garanzia per verificare che la decisione sia libera e informata.
La legge è il risultato di un dibattito durato decenni e segnato da casi simbolo come quello di Ramón Sampedro, il marinaio galiziano rimasto tetraplegico dopo un incidente e divenuto il volto della battaglia per il diritto a morire. La sua storia ispirò il film Mare dentro, premiato con l’Oscar nel 2005.
Anche dopo la legalizzazione, tuttavia, le controversie non sono scomparse. Il caso della catalana Noelia Castillo, al centro di una lunga disputa giudiziaria tra la sua volontà e l’opposizione del padre, nel 2026 ha riacceso il dibattito sui limiti dell’autodeterminazione e sul ruolo dei familiari nelle decisioni di fine vita.
La Francia occupa una posizione intermedia. La legge Claeys-Leonetti del 2016 consente il rifiuto dei trattamenti e la sedazione profonda e continua fino alla morte nei casi previsti dalla normativa. Non autorizza però né l’eutanasia attiva né il suicidio assistito.
Negli ultimi anni il tema è tornato al centro della politica francese. Dopo la Convenzione cittadina sul fine vita voluta da Emmanuel Macron, il Parlamento ha discusso una riforma che introduce un diritto all’“aiuto a morire” per pazienti affetti da patologie gravi e incurabili che provochino sofferenze considerate insopportabili. Il testo ha diviso profondamente partiti, medici e associazioni religiose.
La Francia sta quindi cercando una propria via, diversa sia dal modello spagnolo sia da quello italiano: maggiore apertura rispetto al passato, ma all’interno di un quadro molto regolamentato e accompagnato da un rafforzamento delle cure palliative.
Anche in Austria la svolta è arrivata dai giudici. Nel 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di assistenza al suicidio, ritenendolo incompatibile con il diritto all’autodeterminazione. Dal gennaio 2022 il suicidio assistito è quindi consentito a determinate condizioni.
Il sistema austriaco è tra i più rigorosi d’Europa. Possono accedere alla procedura soltanto persone maggiorenni affette da una malattia terminale o da una patologia cronica grave. Sono necessari pareri medici indipendenti, uno dei quali da parte di uno specialista in cure palliative, oltre a periodi di riflessione obbligatori e ulteriori garanzie procedurali. L’eutanasia resta invece vietata.
Spostandosi verso est, il quadro cambia sensibilmente. In Lituania, Bulgaria, Grecia, Ungheria e Repubblica Ceca l’eutanasia continua a essere vietata e non esistono procedure assimilabili a quelle previste in Spagna o Austria.
In molti di questi Paesi il dibattito è influenzato dal peso delle tradizioni religiose e dalla convinzione che la priorità debba essere il rafforzamento delle cure palliative piuttosto che la legalizzazione della morte assistita. In Bulgaria, per esempio, un tentativo di introdurre una legge sull’eutanasia è stato respinto all’unanimità dal Parlamento nel 2011 e da allora il tema è rimasto ai margini della politica nazionale.
In Ungheria il caso del costituzionalista Dániel Karsai, malato di SLA, ha riaperto la discussione pubblica, mentre in Grecia associazioni civili e organizzazioni laiche chiedono da anni una riforma, scontrandosi con la forte opposizione della Chiesa ortodossa.
*Questo articolo rientra nel progetto di giornalismo collaborativo europeo “Pulse” ed è stato realizzato con Lola García-Ajofrín (El Confidencial, Spagna), Francesca Barca (Voxeurop, Francia), Jakob Pflügl (Der Standard, Austria), Ieva Kniukštienė (Delfi, Lituania), Martina Bozukova (Mediapool.bg, Bulgaria), Matěj Moravanský (Deník Referendum, Repubblica Ceca), Sarolta Kuglics (HVG/EUrologus, Ungheria) e Dimitris Angelidis (EfSyn, Grecia)
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