
Per tutto il mese di agosto in stand by la trasmissione degli alert di compliance. Le regole entrano anche nel Testo unico adempimenti e accertamento (Dlgs 141/2026) pubblicato in «Gazzetta Ufficiale»
Non c’è solo la riscossione. La tregua di agosto già prevista per gli invii e i pagamenti di avvisi bonari e alert delle Entrate trova una collocazione blindata anche all’interno del Testo unico sugli adempimenti e l’accertamento (Dlgs 141/2026) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 6 agosto.
All’interno del Testo unico – che come gli altri 7 varati sarà operativo dal 2027 – sono confluite (articoli da 338 a 340) le disposizioni già in vigore che mettono uno scudo alle richieste del Fisco a contribuenti e professionisti che li assistono durante il mese di agosto. Scudo a cui, appunto, si aggiunge anche lo stop della notifica delle cartelle. E va ricordato poi che tregua si estende anche al contenzioso tributario con «la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti».
Al di là della sospensione dei versamenti di imposte e dichiarazioni, le regole che si sono succedute negli ultimi anni hanno introdotto una serie di salvaguardie per evitare disagi a professionisti e consulenti durante le ferie estive. Così con uno dei decreti attuativi della delega fiscale (il Dlgs 1/2024), è stato sancito uno stop degli invii degli atti elaborati ed emessi dalle Entrate in tutto il mese di agosto e in quello di dicembre. Uno stop che riguarda gli avvisi bonari e le lettere di compliance. Gli avvisi bonari sono quelli relativi alle comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, dei controlli formali (quelli, tanto per intenderci, relativi alla documentazione a supporto su spese detraibili o deducibili) e dalla liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata (un esempio, tra gli altri, è quello del Tfr). Ci sono però delle deroghe legate ai «casi di indifferibilità e urgenza» che sono stati già chiariti dalle Entrate (circolare 9/E/2024): situazioni in cui si configura un pericolo per la riscossione, invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato in presenza di violazioni penalmente rilevanti o destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali in modo da permettere l’insinuazione nel passivo.
Ma la tregua non riguarda solo la semplice ricezione di atti. Dal 1° agosto al 4 settembre c’è infatti la sospensione dei pagamenti per i controlli automatici, i controlli formali e le liquidazioni di imposte soggette a tassazione separata. Quindi questa sospensione dei pagamenti copre anche gli avvisi bonari che potrebbero essere stati notificati in agosto in presenza di ragioni di indifferibilità e urgenza e il termine per versare scatterà comunque dal 5 settembre.
Sempre poi dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per trasmettere documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Sospensione, però, da cui restano fuori i termini relativi alle richieste nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e quelli relativi alle procedure dei rimborsi Iva.
A questo si aggiungono ulteriori margini di tolleranza considerando proprio la particolarità del periodo estivo. È il caso di quanto anticipato dal Consiglio nazionale dei commercialisti dopo i confronti avuti con le Entrate, in base ai quali la documentazione trasmessa da contribuenti in seguito alle richieste per i controlli formali sarà esaminata anche oltre il termine di trenta giorni. E, come segnalato dal consigliere delegato alla fiscalità Vincenzo Moretta, «agli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate sono già state fornite indicazioni non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva».
Articolo precedente
Ieg chiude il semestre a +9%. A settembre debutta la nuova Vicenzaoro

