Furti seriali, il rischio recidiva non basta per il carcere alla madre incinta

Malgrado la stretta messa in atto con il decreto sicurezza 2025, non è possibile negare la sospensione della pena per la donna con un figlio minore

Il generico rischio di recidiva non basta per negare la sospensione della pena alla madre incinta con un figlio minore di tre anni. La Corte di cassazione ha così accolto il ricorso di una donna di origine rom, che aveva al suo attivo una serie notevole di furti, contro la decisione Tribunale di Sorveglianza di Roma, di disporre, dopo la sua condanna, l’esecuzione della pena presso un Istituto di custodia attenuata perdetenute madri. I giudici avevano, infatti, respinto la domanda di differimento della pena, chiesta dalla ricorrente per lo stato di gravidanza e per essere madre di prole inferiore a tre anni. Il motivo del no stava nel «particolare livello di pericolosità sociale della donna (numerosi precedenti per reati predatori commessi per lungo tempo e sino ad epoca recente)». Un “curriculum” che rendeva non applicabile il differimento, neppure nella forma della detenzione domiciliare, perché la misura non garantiva un controllo costante della condannata.

La difesa della donna trova, però, la chiave per vincere il ricorso proprio nella norma, decisamente peggiorativa, per le detenute madri, introdotta dal Dl 48 del 2025, il cosiddetto decreto sicurezza, che ha reso facoltativo e non più obbligatorio il differimento della pena per le detenute madri con figli sotto i tre anni. Una stretta che impone, però, al Tribunale di Sorveglianza, in caso di diniego del differimento, di indicare «una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, della commissione di altri delitti». E per la Suprema corte la generica indicazione di pericolo di recidiva non rientra nella nozione della «eccezionale rilevanza» del rischio che vengano commessi nuovi delitti.

La Cassazione chiarisce, infatti, che «con tale espressione il legislatore ha realizzato un complesso bilanciamento tra le esigenze di tutela della donna in gravidanza, del nascituro e della prima infanzia (da un lato) e quelle della collettività (dall’altro), imponendo – scrivono i giudici – al giudice di sorveglianza, in caso di diniego del differimento (anche nelle forme della detenzione domiciliare) una motivazione «rafforzata» rispetto all’ordinario pericolo di reiterazione di condotte devianti». Se, in generale, l’esistenza di una condizione di pericolosità soggettiva si può desumere dalla semplice constatazione della “serialità” di condotte illecite, nel caso della donna incinta con un figlio molto piccolo non basta. Il giudice che nega il differimento, in questa particolare condizione, deve, infatti, motivare in modo specifico circa una elevatissima probabilità di riproduzione della condotta illecita, pure in un contesto caratterizzato da profili di evidente fragilità della donna. La decisione è, dunque, annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

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