
Sarà necessaria una verifica del contratto per blindare lo sgravio fiscale
È un’attestazione la chiave che permette di accedere alle aliquote agevolate collegate al canone concordato. Bisogna partire da qui per iniziare a ipotizzare quale sarà il funzionamento pratico delle importanti novità, inserite nel disegno di legge di Bilancio, che riguardano il mondo dei contratti di locazione calmierati.
Sul punto va anzitutto ricordato che la legge n. 431/1998 prevede all’articolo 2, comma 3 che le parti possano stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto (non inferiore ai tre anni, ad eccezione dei contratti ad uso transitorio) ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Allo stato attuale (con le norme che ancora non prevedono le cedolari al 5% e all’1%), l’agevolazione per la cedolare ridotta dal 21% al 10% riguarda contratti relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa. Quindi, i Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, oltre ai Comuni confinanti e agli altri Comuni capoluogo di provincia.
Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite (non vi è quindi un obbligo), a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi territoriali, invece, definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stipulato all’accordo territoriale. [...]
Articolo successivo
Massimo e Christian Benetton investono sull’alberghiero

