
In Veneto, Toscana, Emilia e Sardegna è stato disciplinato l’iter con le modalità per presentare la richiesta di suicidio assistito, mentre nel resto d’Italia si procede caso per caso
Con il via libera del Veneto alla legge sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito si riaccende il confronto sul fine vita. Dopo l’ok del Veneto – prima Regione di centrodestra – salgono a quattro, in Italia, le regioni che lo hanno regolamentato: la legge è stata approvata anche in Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. In pratica per quasi 15 milioni di italiani – un italiano su quattro – sono state disciplinate le procedure per accedere al diritto al fine vita secondo i paletti stabiliti dalla Corte costituzionale nella sua storica sentenza del 2019 (e quelle successive) e in particolare: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di decidere liberamente e consapevolmente.
In queste quattro Regioni è stato disciplinato l’iter con le modalità per presentare la richiesta di suicidio assistito, i tempi e gli organismi che valutano i requisiti. Per chi vive nel resto d’Italia ci sono a volte alcuni atti amministrativi a regolare la materia, ma nella pratica si procede caso per caso con il rischio di lunghi rinvii e di un rimpallo tra le Asl. E con la concreta possibilità di avere una risposta diversa in base alla regione in cui si vive. Gli occhi sono puntati anche sul Parlamento da cui si attende una legge da sette anni, un obiettivo che al momento resta un rebus
Sono otto le decisioni della Corte costituzionale: l’ordinanza 207 del 2018 e sette sentenze, dal 2019 al 2026. Il percorso nasce nel 2017, quando Marco Cappato accompagnò in Svizzera Dj Fabo, Fabiano Antoniani, per il suicidio assistito e poi si autodenunciò. Su quel caso, con l’ordinanza 207 del 2018, la Consulta rilevò un possibile contrasto con la Costituzione del divieto assoluto di aiuto al suicidio e lasciò circa un anno al Parlamento per intervenire, rinviando l’udienza al settembre 2019. La legge non arrivò e con la sentenza 242 del 2019 la Corte stabilì che l’aiuto al suicidio non è punibile in presenza di precise condizioni: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di decidere liberamente e consapevolmente. Devono inoltre essere rispettate le procedure della legge 219 del 2017 e verificati i requisiti dal Servizio sanitario nazionale.
Da allora la Consulta ha precisato quel perimetro. La sentenza 135 del 2024 ha chiarito la nozione di trattamento di sostegno vitale; la 66 del 2025 ha precisato che il requisito può riguardare anche chi rifiuti un trattamento necessario alla sopravvivenza. La 132 ha affrontato invece le modalità dell’autosomministrazione del farmaco. Si è poi aperto il fronte regionale: con la 204 del 2025 la Corte ha riconosciuto alle Regioni margini sugli aspetti organizzativi e procedurali. La 148 del 2026 è intervenuta sulla legge approvata dalla Sardegna, dichiarando illegittime alcune disposizioni che oltrepassavano quei limiti. Infine, con la 152 del 2026, la Consulta ha confermato che la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta un requisito per la non punibilità delineata dalla 242.
“In assenza di una legge statale, a quasi 7 anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, le procedure sono affidate ai Servizi sanitari regionali: 4 Regioni si sono dotate di una legge sulle modalità organizzative, altre hanno adottato atti amministrativi, altre ancora procedono caso per caso. [...]
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