
Non solo: i giudici hanno ribadito anche che ai ciclofattorini devono essere retribuiti anche i tempi d’attesa
Il rapporto del rider deve essere qualificato come lavoro subordinato quando l’autonomia formalmente riconosciuta al lavoratore è, nella concreta esecuzione del rapporto, condizionata dai meccanismi della piattaforma e dall’algoritmo, se questi meccanismi incidono sulle occasioni di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione.
È il principio affermato dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 3844. Una sentenza che non arriva isolata, ma si inserisce dentro un percorso molto tortuoso, quello della qualificazione del lavoro tramite piattaforme (tema di cui si occupa anche il decreto Primo maggio e lo schema di attuazione della direttiva comunitaria, in corso di preparazione).
La controversia riguardava un rider che aveva lavorato per alcuni mesi sulla base di contratti formalmente qualificati come prestazioni d’opera ex articolo 2222 del Codice civile. L’attività veniva svolta utilizzando una bicicletta e uno smartphone propri, mentre tutta la gestione delle consegne avveniva attraverso la piattaforma digitale.
Il lavoratore poteva prenotare gli slot resi disponibili dall’azienda e, una volta iniziato il turno, riceveva tramite l’applicazione gli ordini da eseguire. Per effettuare il check-in doveva trovarsi nella zona di consegna stabilita dalla piattaforma, mantenere attiva la geolocalizzazione e rispettare determinate condizioni tecniche. Il sistema prevedeva inoltre un «punteggio di eccellenza», calcolato dall’algoritmo, dal quale dipendeva la priorità nell’accesso agli slot.
Il Tribunale ritiene che questi elementi integrino innanzitutto i requisiti della collaborazione etero-organizzata prevista dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015: la prestazione è prevalentemente personale e continuativa e le sue modalità esecutive sono organizzate dal committente tramite la piattaforma.
La decisione compie, tuttavia, un passaggio ulteriore, riconoscendo, a prescindere dall’applicazione del predetto articolo 2, l’esistenza di un vero rapporto di lavoro subordinato ex articolo 2094 del Codice civile.
Secondo il giudice, nell’economia digitale la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non può essere ricercata soltanto nelle tradizionali direttive impartite da una persona fisica. Occorre verificare anche il funzionamento dell’algoritmo attraverso il quale l’impresa organizza la prestazione e condiziona il comportamento del lavoratore.
Assume in questa prospettiva particolare rilievo il sistema di punteggio. Se il rifiuto degli ordini o una minore disponibilità producono una riduzione del punteggio e, di conseguenza, minori possibilità di accedere ai turni più convenienti, la libertà del rider di scegliere se lavorare o meno non può considerarsi pienamente effettiva, secondo il Tribunale; si tratterebbe, quindi, di una moderna declinazione del potere direttivo datoriale.
Rileva anche il profilo probatorio. Il lavoratore aveva allegato l’incidenza del rifiuto degli ordini sul punteggio, richiamando anche gli accertamenti compiuti dal Garante per la protezione dei dati personali. La società, che disponeva delle informazioni tecniche sul funzionamento dell’algoritmo, non aveva fornito una spiegazione dettagliata idonea a smentire questa ricostruzione. In applicazione del principio di vicinanza della prova e dell’articolo 115 del Codice di procedura civile, la circostanza viene valorizzata ai fini della qualificazione del rapporto.
Non è decisiva, secondo la sentenza, la possibilità astratta di non prenotare uno slot o di rifiutare una consegna: in un’organizzazione fondata sulla disponibilità di una pluralità di rider fungibili, l’assenza del singolo lavoratore può essere immediatamente assorbita dall’algoritmo senza compromettere il servizio. Una lettura che va in senso contrario ad altre pronunce, anche di legittimità, che invece valorizzano la facoltà di rifiutare la consegna come elemento di autonomia.
Accertata la subordinazione, il Tribunale ha qualificato come licenziamento il blocco definitivo del rapporto.
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