
Non solo: i giudici hanno ribadito anche che ai ciclofattorini devono essere retribuiti anche i tempi d’attesa
Il rapporto del rider deve essere qualificato come lavoro subordinato quando l’autonomia formalmente riconosciuta al lavoratore è, nella concreta esecuzione del rapporto, condizionata dai meccanismi della piattaforma e dall’algoritmo, se questi meccanismi incidono sulle occasioni di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione.
È il principio affermato dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 3844. Una sentenza che non arriva isolata, ma si inserisce dentro un percorso molto tortuoso, quello della qualificazione del lavoro tramite piattaforme (tema di cui si occupa anche il decreto Primo maggio e lo schema di attuazione della direttiva comunitaria, in corso di preparazione).
La controversia riguardava un rider che aveva lavorato per alcuni mesi sulla base di contratti formalmente qualificati come prestazioni d’opera ex articolo 2222 del Codice civile. L’attività veniva svolta utilizzando una bicicletta e uno smartphone propri, mentre tutta la gestione delle consegne avveniva attraverso la piattaforma digitale.
Il lavoratore poteva prenotare gli slot resi disponibili dall’azienda e, una volta iniziato il turno, riceveva tramite l’applicazione gli ordini da eseguire. Per effettuare il check-in doveva trovarsi nella zona di consegna stabilita dalla piattaforma, mantenere attiva la geolocalizzazione e rispettare determinate condizioni tecniche. Il sistema prevedeva inoltre un «punteggio di eccellenza», calcolato dall’algoritmo, dal quale dipendeva la priorità nell’accesso agli slot.
Il Tribunale ritiene che questi elementi integrino innanzitutto i requisiti della collaborazione etero-organizzata prevista dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015: la prestazione è prevalentemente personale e continuativa e le sue modalità esecutive sono organizzate dal committente tramite la piattaforma.
La decisione compie, tuttavia, un passaggio ulteriore, riconoscendo, a prescindere dall’applicazione del predetto articolo [...]
Articolo precedente
Turismo, le regole fiscali per operatori e lavoratori

