
Il Veneto è stata la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio medicalmente assistito
È «opportuno che l’Italia adottasse l’obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative» con «l’onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative, in Italia, c’è già» ma «chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative».
Lo afferma ad Avvenire mons. Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto. «Non esiste alcun diritto all’aiuto al suicidio» ma «l’obbligo in capo allo Stato di prendersi cura, e anche di rispettare la volontà del singolo di non ricevere trattamenti».
Il Veneto è stata la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio medicalmente assistito. Nella nuova legge veneta si mantiene ovviamente, ed è la necessaria premessa, il perimetro di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con una sentenza del 2019: restano saldi i requisiti nazionali per ottenere una risposta positiva al suicidio medicalmente assistito, e quindi l’accesso viene consentito a persone affette da patologie irreversibili, che dipendono da trattamenti sanitari vitali, che provano sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, e che sono pienamente capaci di intendere e di volere, quindi di prendere decisioni consapevoli e libere per il proprio corpo. Solo il paziente può richiedere l’accesso al fine vita.
Il malato continua dunque a fare richiesta dell’accesso al suicidio medicalmente assistito all’Ulss (Azienda Unità Locale Socio Sanitariadi residenza). L’analisi dei requisiti (quelli della sentenza) spetta a commissioni mediche multidisciplinari, una per ogni azienda sanitaria, da costituire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. I suoi membri sono individuati dall’Ulss su base volontaria tra i suoi dipendenti.
La legge veneta stabilisce che in ogni commissione siano un medico, un neurologo, uno psicologo, uno psichiatra, un medico legale, un infermiere e un palliativista e un bioeticista. Il medico palliativista ha un ruolo centrale: il suo parere non è vincolante all’interno della commissione multidisciplinare, ma è «rafforzato». Significa che la commissione, se di parere collegiale contrario al suo, dovrà presentare una motivazione circostanziata per poter procedere. Dalla commissione dell’Usl la decisione passa al comitato etico, che valuta la scelta del malato e dà un parere definitivo. Il Veneto aggiunge anche un comitato regionale bioetico, la cui nomina spetta alla giunta regionale, che esprimerà linee guida e un parere non vincolante da presentare al comitato etico.
Se la risposta finale degli istituti coinvolti sarà sì, il farmaco dovrà essere autosomministrato: non può essere somministrato dal sistema sanitario nazionale perché non rientra nei Lea, livelli essenziali dell’assistenza. Concretamente è la commissione medica a indicare al paziente la metodica e il farmaco idonei a garantire la fine vita più indolore e dignitosa possibile. Resta l’assistenza prestata dal personale dell’azienda territorialmente competente. Nel complesso la prestazione è erogata gratuitamente al paziente. Tutte le spese sono a carico del bilancio regionale.
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