
La salute è l’area dove occorre massima prudenza: così la tornata 2025-2027 ha introdotto norme dedicate
Da tempo il dibattito e gli interventi mediatici sulla intelligenza artificiale sono ormai diventati di cadenza quotidiana e la IA è forse la tematica più rilevante e ignota all’interno della società. Occorre di conseguenza una grande cautela in tutti i campi della convivenza civile e l’argomento salute è naturalmente uno dei più interessati dall’evoluzione di questi strumenti automatizzati: gli interessi economici in ballo sono enormi e, rispetto ad altri campi di interesse, la salute è sicuramente il più importante e meritevole della massima prudenza. Detto questo in modo necessariamente sintetico, la contrattazione collettiva non poteva ignorare la questione e i contratti della tornata 2025/2027 hanno introdotto norme dedicate. Un po’ come adeguamento di tendenza, forse meno per reali necessità e concreti adempimenti.
Ovviamente il contratto collettivo non si interessa alla IA in termini generali, scientifici, tecnologici o filosofici ma solo per le ricadute che può avere sul rapporto di lavoro. Alla luce delle osservazioni di cui sopra, suona quantomeno azzardato affermare che la IA possa “ridurre gli errori clinici”. La medicina non è una scienza esatta ma umanistica e troppe volte viene dimenticato. Nondimeno, il Centro studi dell’Anaao ha stimato in 21,7 miliardi di € il risparmio annuo ottenibile grazie a un’implementazione sistematica dell’intelligenza artificiale in sanità, capace di ridurre i costi totali del 10-15%. Sul tema è stato riscontrato che circa il 30% dei ricoveri è inappropriato, che Il 40% del tempo clinico se ne va in burocrazia e, infine, che circa il 15% degli esami è duplicato o inappropriato.
La Preintesa del Ccnl del Comparto siglata il 29 luglio scorso ha previsto tre specifici articoli sulla problematica (11, 12 e 13). I campi di intervento sono molti e un paio di volte il contratto fa riferimento alla valutazione del dipendente che appare senza dubbio la tematica più delicata. Sicuramente applicativi di IA sono e saranno utilizzati per le progressioni verticali e orizzontali e per il conferimento degli incarichi. Si spera che siano solo interventi istruttori e di mero supporto altrimenti tutti i rischi ipotizzati nel Ccnl si potrebbero realizzare. Anche la gestione delle presenze assenze ricorre già da tempo alla IA ma sulle possibili applicazioni nell’ambito del rapporto di lavoro ci si augura che a nessuno venga in mente di gestire le procedure disciplinari con procedure completamente automatizzate.
Sul piano negoziale ha iniziato il Ccnl delle Funzioni centrali del 6 agosto 2026 che ha previsto tre specifiche norme che sono state esportate negli altri contratti con un testo molto similare. In estrema sintesi, le parti negoziali hanno inteso introdurre una specifica disciplina contrattuale dedicata all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di accompagnare i processi di innovazione tecnologica garantendo trasparenza, tutela dei lavoratori e centralità della decisione umana. È previsto il diritto all’informazione preventiva sull’utilizzo di sistemi di IA, il divieto di decisioni integralmente automatizzate che incidano sul rapporto di lavoro, nonché specifici percorsi formativi per favorire un utilizzo consapevole e responsabile.
L’art. 11 consiste in una sorta di presentazione della tematica e afferma principi generali. Nel comma 2 si scende maggiormente nei dettagli, si puntualizza “ambito sanitario” e si prevede la preventiva informativa al dipendente. In questo caso la Sanità diverge nettamente perchè per gli statali l’informativa va data ai soggetti sindacali e non ai singoli interessati: è, in pratica, la differenza più rilevante tra i due contratti. In termini concreti e operativi, l’azienda deve comunicare ai lavoratori tutti gli elementi indicati nei sei punti del comma 2 in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. I possibili impatti sul rapporto di lavoro sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera s), aggiunta da nuovo contratto. La materia interessa anche l’Opi (Organismo Paritetico per l’Innovazione) ed è ricompresa nella lettera f) dell’art. 8.
Per ciò che concerne la formazione del personale, le tecnologie e i sistemi di intelligenza artificiale sono presenti nelle disposizioni degli artt. 30 e 31. In definitiva, le affermazioni di principio più rilevanti sono che la IA non sostituisce l’uomo e che la decisione ultima resta un atto umano e, naturalmente, sul piano pratico risulta molto chiaro il diritto del lavoratore di conoscere i criteri generali di funzionamento della IA in “forma comprensibile”, questione che sarà sicuramente una delle più calde nell’applicazione del contratto. Le norme che trattano l’intelligenza artificiale saranno senz’altro presenti anche nel imminente Ccnl dei dirigenti sanitari.
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