Intercettazioni dall’estero, sì all’utilizzo nel processo

Il giudice italiano presume legittime le operazioni svolte in ambito unionale. Al magistrato spetta però accertare il rispettodei diritti fondamentali

La normativa europea e italiana riconosce la validità delle prove digitali acquisite tramite ordine europeo di indagine, quando sono rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il giudice italiano presume la legittimità dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera, salvo che la parte interessata dimostri specifiche violazioni di tali diritti. Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza n. 33327 depositata ieri che ha giudicato infondate le argomentazioni della difesa contro misura cautelare del carcere inflitta a un indagato per reati di detenzione di armi e ricettazione, aggravati dalla connessione ad attività mafiosa.

La difesa in particolare contestava l’acquisizione, l’utilizzo e l’attribuzione delle conversazioni sulla piattaforma criptata «Sky-Ecc»: gli ascolti sarebbero stati, in realtà, inutilizzabili per violazione dei diritti fondamentali della difesa, messa così nella oggettiva impossibilità di esercitare un controllo su genuinità, integrità e corretta decifrazione del dato informatico.

La Cassazione, ancorandosi a quanto stabilito anche dalle Sezioni unite, ricorda però che, per quanto riguarda l’ordine europeo di indagine, l’emissione, da parte del pubblico ministero, indirizzata a ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti a essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’articolo 6 della direttiva 2014/41/Ue, perché quest’autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento.

Quanto all’accertamento del rispetto dei diritti fondamentali, sono centrali i consolidati principi giurisprudenziali affermati dalla stessa Cassazione sulla presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera, in ragione dei rapporti di collaborazione giudiziaria sanciti dalla normativa dell’Unione Europea: «Il principio della presunzione di legittimità dell’attività compiuta all’estero ai fini dell’acquisizione di elementi istruttori è, infatti, oggetto di costante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di legittimità».

E allora, il giudice italiano è tenuto a verificare, per assicurare l’utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti tramite Ordine d’indagine europeo, «non la loro regolarità in base alle norme nazionali, essendo le attività istruttorie delegate soggette alla lex loci, ma solo il rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell’ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell’attività svolta dal giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite, l’onere di allegazione, gravante sulla difesa, di circostanze da cui inferire la violazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

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