La tutela della salute e della sicurezza non può ricadere sui rider

Non spetta ai ciclofattorini fare valutazioni e l’azienda deve fornire vari dispositivi, da acqua e sali minerali agli indumenti termoprotettivi

Gli obblighi di prevenzione che gravano sul datore di lavoro non possono essere trasferiti sull’autovalutazione del dipendente né il loro adempimento può essere rimesso alla scelta individuale del lavoratore o comportare costi a suo carico. È questo il principio centrale affermato dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con l’ordinanza 20490/2026 del 4 agosto, resa nell’ambito di un procedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile promosso da un rider iscritto alla sigla sindacale Slang Usb nei confronti della società per la quale effettuava le consegne.

Il ricorrente ha iniziato nel 2019 a svolgere attività di consegna come lavoratore autonomo, ma la Corte d’appello di Torino ha successivamente accertato tra le parti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In esecuzione della sentenza, il rider è stato assunto dal 19 maggio 2026. L’ordinanza, quindi, non riguarda gli obblighi di sicurezza applicabili a un rider autonomo, ma quelli gravanti sul datore di lavoro nei confronti di un fattorino già qualificato giudizialmente come dipendente.

Il lavoratore ha chiesto in via d’urgenza l’adozione di numerose misure di tutela della salute e della sicurezza: fornitura di indumenti protettivi, dispositivi contro caldo, smog e intemperie, acqua e sali minerali, un mezzo di trasporto ritenuto più adeguato, un pacchetto di medicazione, luoghi di riparo e accesso ai servizi igienici. Ha inoltre contestato l’adeguatezza della bicicletta e dello zaino utilizzati per le consegne e prospettato rischi [...]

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