
Non spetta ai ciclofattorini fare valutazioni e l’azienda deve fornire vari dispositivi, da acqua e sali minerali agli indumenti termoprotettivi
Gli obblighi di prevenzione che gravano sul datore di lavoro non possono essere trasferiti sull’autovalutazione del dipendente né il loro adempimento può essere rimesso alla scelta individuale del lavoratore o comportare costi a suo carico. È questo il principio centrale affermato dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con l’ordinanza 20490/2026 del 4 agosto, resa nell’ambito di un procedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile promosso da un rider iscritto alla sigla sindacale Slang Usb nei confronti della società per la quale effettuava le consegne.
Il ricorrente ha iniziato nel 2019 a svolgere attività di consegna come lavoratore autonomo, ma la Corte d’appello di Torino ha successivamente accertato tra le parti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In esecuzione della sentenza, il rider è stato assunto dal 19 maggio 2026. L’ordinanza, quindi, non riguarda gli obblighi di sicurezza applicabili a un rider autonomo, ma quelli gravanti sul datore di lavoro nei confronti di un fattorino già qualificato giudizialmente come dipendente.
Il lavoratore ha chiesto in via d’urgenza l’adozione di numerose misure di tutela della salute e della sicurezza: fornitura di indumenti protettivi, dispositivi contro caldo, smog e intemperie, acqua e sali minerali, un mezzo di trasporto ritenuto più adeguato, un pacchetto di medicazione, luoghi di riparo e accesso ai servizi igienici. Ha inoltre contestato l’adeguatezza della bicicletta e dello zaino utilizzati per le consegne e prospettato rischi collegati alla movimentazione dei carichi, alle alte temperature e alle modalità di svolgimento della prestazione.
Il Tribunale riconosce anzitutto la sussistenza del periculum in mora con riferimento ai rischi per la salute collegati alle temperature elevate, considerando la natura costituzionalmente protetta del diritto coinvolto. Richiama inoltre l’ordinanza della Regione Piemonte del 29 maggio 2026 che vieta, a determinate condizioni, il lavoro all’aperto tra le 12.30 e le 16 quando la mappa Worklimate segnala un rischio «alto».
Il passaggio centrale della motivazione riguarda le misure organizzative predisposte dalla società. Quest’ultima ha evidenziato, tra l’altro, la possibilità per il rider di interrompere l’attività o rifiutare le consegne in presenza di condizioni meteorologiche difficili. Secondo il Tribunale, una simile facoltà non esaurisce gli obblighi datoriali: la prevenzione non può essere integralmente trasferita sull’autovalutazione del lavoratore e il rispetto delle misure di sicurezza non può essere affidato a una sua scelta individuale. Il giudice richiama anche l’articolo 15, comma 2, del Dlgs 81/2008, secondo cui le misure di sicurezza e tutela della salute non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Da queste premesse discende l’ordine alla società di adottare una serie di misure: divieto di adibire il rider al lavoro all’aperto nelle fasce e nelle condizioni di rischio previste; fornitura di vestiario traspirante e protettivo, copricapo, occhiali con filtri Uv, crema solare, borraccia, sali minerali e acqua; mascherine filtranti contro lo smog; calzature e indumenti contro pioggia, vento e freddo; individuazione di luoghi di riparo; consegna di un pacchetto di medicazione e garanzia dell’accesso effettivo ai servizi igienici.
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